Corte costituzionale

Ordinanza n. 487/1993

Corte cost., ord. 30 dicembre 1993, n. 487

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
487/1993
Data di deposito
30 dicembre 1993
Data di decisione
22 dicembre 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:487

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 1, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 20147

Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - Sent. n. 76/1993

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 76 del 1993 "nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo", sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze