Corte costituzionale
Ordinanza n. 484/1993
Corte cost., ord. 30 dicembre 1993, n. 484
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 484/1993
- Data di deposito
- 30 dicembre 1993
- Data di decisione
- 22 dicembre 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:484
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 570 del 28 luglio 1992
- art. 165, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 39, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 20052
L'art. 39 della legge fallimentare, prevedendo che il compenso al curatore fallimentare (e al commissario giudiziale preposto al concordato preventivo) sia liquidato secondo le norme stabilite con decreto ministeriale, opera un rinvio formale (e non gia' materiale) alla fonte regolamentare, e quindi non modifica la natura di quest'ultima ne' conferisce forza di legge alle sue disposizioni. Percio', la disciplina del suddetto compenso - in quanto contenuta in un atto sprovvisto di forza di legge - e' insuscettibile di formare oggetto di questione di costituzionalita' innanzi alla Corte, mentre l'eventuale contrasto di detta disciplina con l'invocato art. 3 Cost. puo' essere accertato incidentalmente dal giudice ordinario al fine della disapplicazione della norma regolamentare. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, richiamato dagli artt. 39 e 165 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. S. nn. 333/1991, 199/1993; sull'inammissibilita' di questioni di costituzionalita' aventi ad oggetto atti privi di forza di legge, v. O. n. 352/1993, S. nn. 311/1993, 199/1993, 454/1991, 23/1989, O. nn. 255/1988, 121/1988; sulla distinzione tra rinvio materiale e rinvio formale, S. n. 311/1993; sulla possibilita' di impugnare la norma primaria nelle specificazioni contenute nella fonte secondaria, v. anche S. n. 1104/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto del Ministro per la grazia e giustizia 28 luglio 1992 n. 570, richiamato dagli artt. 39 e 165 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze