Corte costituzionale

Ordinanza n. 484/1993

Corte cost., ord. 30 dicembre 1993, n. 484

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
484/1993
Data di deposito
30 dicembre 1993
Data di decisione
22 dicembre 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:484

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 570 del 28 luglio 1992
  • art. 165, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 39, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 20052

L'art. 39 della legge fallimentare, prevedendo che il compenso al curatore fallimentare (e al commissario giudiziale preposto al concordato preventivo) sia liquidato secondo le norme stabilite con decreto ministeriale, opera un rinvio formale (e non gia' materiale) alla fonte regolamentare, e quindi non modifica la natura di quest'ultima ne' conferisce forza di legge alle sue disposizioni. Percio', la disciplina del suddetto compenso - in quanto contenuta in un atto sprovvisto di forza di legge - e' insuscettibile di formare oggetto di questione di costituzionalita' innanzi alla Corte, mentre l'eventuale contrasto di detta disciplina con l'invocato art. 3 Cost. puo' essere accertato incidentalmente dal giudice ordinario al fine della disapplicazione della norma regolamentare. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, richiamato dagli artt. 39 e 165 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. S. nn. 333/1991, 199/1993; sull'inammissibilita' di questioni di costituzionalita' aventi ad oggetto atti privi di forza di legge, v. O. n. 352/1993, S. nn. 311/1993, 199/1993, 454/1991, 23/1989, O. nn. 255/1988, 121/1988; sulla distinzione tra rinvio materiale e rinvio formale, S. n. 311/1993; sulla possibilita' di impugnare la norma primaria nelle specificazioni contenute nella fonte secondaria, v. anche S. n. 1104/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto del Ministro per la grazia e giustizia 28 luglio 1992 n. 570, richiamato dagli artt. 39 e 165 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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