Corte costituzionale
Ordinanza n. 483/1993
Corte cost., ord. 30 dicembre 1993, n. 483
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 483/1993
- Data di deposito
- 30 dicembre 1993
- Data di decisione
- 22 dicembre 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:483
Norme oggetto del giudizio
- art. 43, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 20191
La mancata indicazione sia del tipo di reato di cui il contribuente, successivamente dichiarato fallito, e' chiamato a rispondere, che dell'epoca cui si riferiscono i fatti allo stesso addebitati non consente alla Corte di apprezzare la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge fallimentare, nella parte in cui non riconosce al fallito capacita' processuale in ordine alla proposizione del ricorso tributario per contestare la ricorrenza delle violazioni fiscali penalmente sanzionate, in quanto la pregiudiziale tributaria, per effetto dell'intervenuta abrogazione (ex art. 13, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) delle norme che la prevedevano, non opera piu' per i reati commessi successivamente al 1 gennaio 1983, mentre per quelli commessi in epoca antecedente ha un'applicabilita' ridotta in virtu' delle numerose declaratorie di illegittimita' costituzionale intervenute. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113, secondo comma, Cost.). - Sulla pregiudiziale tributaria, v. S. nn. 5/1993, 258/1991, 2/1989, 247/1983, 89/1982, 88/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'artt. 24 e 113, comma 2, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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