Corte costituzionale

Ordinanza n. 483/1993

Corte cost., ord. 30 dicembre 1993, n. 483

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
483/1993
Data di deposito
30 dicembre 1993
Data di decisione
22 dicembre 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:483

Norme oggetto del giudizio

  • art. 43, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 20191

La mancata indicazione sia del tipo di reato di cui il contribuente, successivamente dichiarato fallito, e' chiamato a rispondere, che dell'epoca cui si riferiscono i fatti allo stesso addebitati non consente alla Corte di apprezzare la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge fallimentare, nella parte in cui non riconosce al fallito capacita' processuale in ordine alla proposizione del ricorso tributario per contestare la ricorrenza delle violazioni fiscali penalmente sanzionate, in quanto la pregiudiziale tributaria, per effetto dell'intervenuta abrogazione (ex art. 13, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) delle norme che la prevedevano, non opera piu' per i reati commessi successivamente al 1 gennaio 1983, mentre per quelli commessi in epoca antecedente ha un'applicabilita' ridotta in virtu' delle numerose declaratorie di illegittimita' costituzionale intervenute. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113, secondo comma, Cost.). - Sulla pregiudiziale tributaria, v. S. nn. 5/1993, 258/1991, 2/1989, 247/1983, 89/1982, 88/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'artt. 24 e 113, comma 2, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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