Corte costituzionale

Ordinanza n. 482/1993

Corte cost., ord. 30 dicembre 1993, n. 482

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
482/1993
Data di deposito
30 dicembre 1993
Data di decisione
22 dicembre 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:482

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20185

Le ragioni della dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 41 del 1993, dell'art. 425 cod. proc. pen. nella parte in cui prevedeva che il giudice dell'udienza preliminare, in caso di evidente non imputabilita' dell'imputato, era tenuto a pronunciare sentenza di non luogo a procedere, tolgono ogni fondamento alla questione con la quale, censurandosi, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., l'art. 129 stesso codice laddove, pur nell'evidenza della responsabilita' dell'imputato, non consente di dichiararne immediatamente con sentenza il difetto totale di imputabilita' che gia' risulti dagli atti, si tende palesemente a riprodurre, nell'ambito dell'art. 129, la medesima regola di giudizio gia' caducata. Mentre e' del tutto fuor di luogo addurre che il mancato accoglimento della eccezione di incostituzionalita' darebbe adito - in base agli artt. 70, 71 e 72 cod. proc. pen. - alla possibilita' di una sospensione a tempo indefinito del processo, giacche' dette norme disciplinano la diversa ipotesi dell'infermita' mentale dell'imputato sopravvenuta al fatto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost. dell'art. 129 cod. proc. pen.). - V., oltre a S. n. 41/1993, citata nel testo, S. n. 431/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 129 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione dal G.I.P. presso il Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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