Corte costituzionale
Ordinanza n. 482/1993
Corte cost., ord. 30 dicembre 1993, n. 482
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 482/1993
- Data di deposito
- 30 dicembre 1993
- Data di decisione
- 22 dicembre 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:482
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20185
Le ragioni della dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 41 del 1993, dell'art. 425 cod. proc. pen. nella parte in cui prevedeva che il giudice dell'udienza preliminare, in caso di evidente non imputabilita' dell'imputato, era tenuto a pronunciare sentenza di non luogo a procedere, tolgono ogni fondamento alla questione con la quale, censurandosi, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., l'art. 129 stesso codice laddove, pur nell'evidenza della responsabilita' dell'imputato, non consente di dichiararne immediatamente con sentenza il difetto totale di imputabilita' che gia' risulti dagli atti, si tende palesemente a riprodurre, nell'ambito dell'art. 129, la medesima regola di giudizio gia' caducata. Mentre e' del tutto fuor di luogo addurre che il mancato accoglimento della eccezione di incostituzionalita' darebbe adito - in base agli artt. 70, 71 e 72 cod. proc. pen. - alla possibilita' di una sospensione a tempo indefinito del processo, giacche' dette norme disciplinano la diversa ipotesi dell'infermita' mentale dell'imputato sopravvenuta al fatto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost. dell'art. 129 cod. proc. pen.). - V., oltre a S. n. 41/1993, citata nel testo, S. n. 431/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 129 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione dal G.I.P. presso il Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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