Corte costituzionale
Ordinanza n. 436/1993
Corte cost., ord. 14 dicembre 1993, n. 436
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 436/1993
- Data di deposito
- 14 dicembre 1993
- Data di decisione
- 1° dicembre 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:436
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20031
Manifesta infondatezza della questione, non essendo suscettibili di controllo di legittimita' costituzionale le possibili linee di condotta seguite dai magistrati del P.M. in base alle disparate ed imprevedibili scelte da essi in concreto adottate in ordine alle modalita' con cui coltivare l'accusa a dibattimento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, quinto comma, e 53, secondo comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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