Corte costituzionale
Ordinanza n. 420/1993
Corte cost., ord. 25 novembre 1993, n. 420
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 420/1993
- Data di deposito
- 25 novembre 1993
- Data di decisione
- 5 novembre 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:420
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 24 marzo 1981
- art. 17, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 24 marzo 1981
Parametri
Massime
Massima n. 20157
E' da escludere che la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della disposizione dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, il quale nel prevedere che ai revisori dei conti presso l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale appartenenti ad amministrazioni dello Stato spetti, solo se il trattamento di provenienza e' inferiore all'importo degli emolumenti stabiliti per tale attivita' con apposito decreto del Presidente della Repubblica, un compenso aggiuntivo (pari alla differenza fra l'uno e gli altri), esclude, negli altri casi, ogni specifica remunerazione, si risolva in una richiesta di sentenza additiva invasiva della discrezionalita' del legislatore ed inoltre lesiva dell'art. 81, quarto comma, Cost.. Va pertanto respinta la eccezione di inammissibilita' che in base a tale assunto e' stata avanzata dall'Avvocatura di Stato.
Massima n. 20158
La normativa di cui all'art. 17, terzo comma, del d.P.R. n. 145 del 1981, in applicazione della quale i revisori dei conti presso l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale appartenenti (come previsto dall'art. 21 dello stesso d.P.R.) ad amministrazioni dello Stato, avendo diritto, in aggiunta - solo quando il trattamento di provenienza sia inferiore all'importo degli emolumenti determinati per tale attivita' con l'apposito previsto decreto del Presidente della Repubblica, ad un compenso aggiuntivo (pari alla differenza fra l'uno e gli altri) - possono, se la retribuzione di provenienza sia invece pari o superiore a tali emolumenti, prestare la propria opera senza alcuna ulteriore specifica remunerazione, non comporta violazione del principio di eguaglianza. Non puo' infatti dirsi irrazionale la disparita' del trattamento di tali revisori, sia rispetto ai revisori di altri enti (Cassa depositi e prestiti, Agenzia spaziale italiana, Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, Universita' degli studi, ecc..) - le situazioni di questi ultimi essendo diverse e comunque non idonee a configurare, come asserito dal giudice 'a quo', un principio generale circa il diritto ad uno specifico emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento economico di provenienza - sia rispetto ai componenti del collegio con detto trattamento di provenienza di importo inferiore, poiche' il meccanismo introdotto dalla legge e' evidentemente ispirato ad un intento di perequazione della complessiva retribuzione dei componenti del collegio medesimo, i quali, essendo collocati fuori ruolo, svolgono esclusivamente le eguali funzioni di cui trattasi. E' inoltre da escludersi la ulteriore lesione, prospettata in relazione all'art. 36 Cost., in quanto, come ribadito dalla Corte, tale parametro attiene alla retribuzione considerata nel suo complesso e non alle singole componenti o alle prestazioni accessorie. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - Sull'art. 36 Cost. v. S. n. 314/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal TAR del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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