Corte costituzionale
Ordinanza n. 396/1993
Corte cost., ord. 16 novembre 1993, n. 396
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 396/1993
- Data di deposito
- 16 novembre 1993
- Data di decisione
- 3 novembre 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:396
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, All. A, ultimo co., regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
- art. 18, comma 1, All. A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
- art. 18, All. A, ultimo co, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
Parametri
Massime
Massima n. 20021
Fino a quando non saranno poste in essere, in sede di contrattazione collettiva, le deroghe - autorizzate, in accoglimento dell'auspicio espresso nella sentenza n. 500 del 1988, dall'art. 1, comma secondo, della legge n. 277 del 1988 - alle disposizioni del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (concernente il trattamento giuridico-economico degli autoferrotranvieri) rimangono ferme le ragioni - dalla Corte ripetutamente enunciate ed ora confermate anche dall'art. 57, comma secondo, d. lgs. n. 29 del 1993 - che escludono la confrontabilita', ai fini dell'art. 3 Cost., della speciale disciplina del rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, con la disciplina del rapporto di lavoro privato applicabile ai dipendenti degli enti pubblici economici. Non puo' quindi ritenersi ingiustificata la diversita' che si riscontra, riguardo alle condizioni richieste perche' l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori divenga definitiva, fra il trattamento previsto, per i primi, dall'impugnato art. 18, primo ed ultimo comma, del citato decreto - che riconosce all'agente, trascorsi sei mesi di reggenza nelle funzioni del grado superiore, il diritto alla promozione effettiva solo se il posto sia vacante e non sia da coprire mediante esame - e quello, piu' favorevole, applicabile, in seguito alla privatizzazione operata con legge n. 210 del 1985, al personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato", stabilito dall'art. 2103 cod. civ. (nel testo sostituito dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 18, primo ed ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, All. A, 'in parte qua'). - Cfr., oltre a sent. n. 500/1998 (citata nel testo) le sentt. nn. 208/1984 e 257/1984.
Massima n. 20022
L'art. 18 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, All. A (concernente il trattamento giuridico-economico degli autoferrotranvieri) consente che il lavoratore temporaneamente trasferito a funzioni di grado superiore, al quale, in mancanza delle condizioni richieste (vacanza del posto e necessita' che non sia da coprire mediante esame), non si possa riconoscere il diritto alla promozione effettiva, sia trattenuto per un periodo eccedente i sei mesi solo se il posto debba essere coperto mediante esame e nella misura strettamente necessaria per l'espletamento del concorso. E' quindi da escludere che per effetto del citato art. 18 il lavoratore possa venir lasciato per un tempo non definito a svolgere le funzioni del grado superiore senza conseguire l'inquadramento professionale coerente con la qualita' del lavoro svolto, sicche' viene meno la censura - avanzata su tale erroneo presupposto - di violazione dell'art. 35 Cost., non avendo peso per la valutazione di legittimita' costituzionale il rilievo, di mero fatto, secondo cui le procedure concorsuali sarebbero ritardate da lungaggini burocratiche. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 35 Cost., dell'art. 18, primo ed ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, All. A, 'in parte qua'). - V. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A) (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Ischia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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