Corte costituzionale
Ordinanza n. 393/1993
Corte cost., ord. 16 novembre 1993, n. 393
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 393/1993
- Data di deposito
- 16 novembre 1993
- Data di decisione
- 3 novembre 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:393
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20017
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la evidente eterogeneita' delle situazioni poste a confronto impedisce di ritenere soluzione costituzionalmente imposta, alla stregua dei parametri invocati, quella - prospettata nel caso dal giudice rimettente - di estendere agli imputati tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di recupero, un istituto tipico ed esclusivo del processo minorile quale e' quello previsto dall'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, cosicche' qualsiasi diversa opzione in proposito non puo' che esser frutto delle scelte discrezionali riservate al legislatore.
Massima n. 20018
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile, implicando scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore. - O. n. 100/1992.
Massima n. 20019
Manifesta infondatezza della questione, fondandosi il beneficio della sospensione condizionale della pena - come la Corte ha in piu' occasioni affermato - su una "prognosi di ravvedimento" che verrebbe contraddetta e diverrebbe sempre meno plausibile una volta che si andasse oltre la recidiva primaria. - S. n. 361/1991 e in precedenza S. n. 133/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati, con l'ordinanza in epigrafe;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 164 del codice penale e 444 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal medesimo giudice con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze