Corte costituzionale

Ordinanza n. 393/1993

Corte cost., ord. 16 novembre 1993, n. 393

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
393/1993
Data di deposito
16 novembre 1993
Data di decisione
3 novembre 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:393

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20017

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la evidente eterogeneita' delle situazioni poste a confronto impedisce di ritenere soluzione costituzionalmente imposta, alla stregua dei parametri invocati, quella - prospettata nel caso dal giudice rimettente - di estendere agli imputati tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di recupero, un istituto tipico ed esclusivo del processo minorile quale e' quello previsto dall'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, cosicche' qualsiasi diversa opzione in proposito non puo' che esser frutto delle scelte discrezionali riservate al legislatore.

Massima n. 20018

Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile, implicando scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore. - O. n. 100/1992.

Massima n. 20019

Manifesta infondatezza della questione, fondandosi il beneficio della sospensione condizionale della pena - come la Corte ha in piu' occasioni affermato - su una "prognosi di ravvedimento" che verrebbe contraddetta e diverrebbe sempre meno plausibile una volta che si andasse oltre la recidiva primaria. - S. n. 361/1991 e in precedenza S. n. 133/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati, con l'ordinanza in epigrafe;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 164 del codice penale e 444 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal medesimo giudice con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze