Corte costituzionale

Ordinanza n. 392/1993

Corte cost., ord. 16 novembre 1993, n. 392

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
392/1993
Data di deposito
16 novembre 1993
Data di decisione
3 novembre 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:392

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20015

Manifesta inammissibilita' della questione, rientrando nella discrezionalita' del legislatore la disciplina delle modalita' di riscossione dei tributi, in relazione ai singoli tipi d'imposta, nonche' dei termini per i relativi versamenti, anche in correlazione col principio della polisistematicita' dell'ordinamento tributario, che, specie per quanto riguarda i decreti emanati in attuazione della legge delega n. 825 del 1971, rende particolarmente difficile l'individuazione di principi generali, applicabili al di fuori dello specifico settore in cui sono inseriti. - Cfr. sent. n. 84/1989. red.: A.P. rev.: S.P.

Massima n. 20016

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la determinazione dei termini entro i quali le imposte debbono essere versate e la misura delle soprattasse per il ritardato pagamento rientrano nella discrezionalita' del legislatore non censurabile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, e perche', inoltre, - a parte che anche in materia di I.R.PE.G. e di I.LO.R. il giudice tributario, in caso di errore sulla norma tributaria determinato da obiettive condizioni di incertezza, puo' dichiarare non applicabili le sanzioni non penali previste (cfr. art. 26, d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, ed, ora art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) - il versamento dell'imposta fuori termine non e' comparabile con il versamento nel termine ad esattoria incompetente. - cfr. sent. n. 84/1989 e ord. nn. 193/1989, 62/1989, 132/1988 e 941/1988. red.: A.P. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, ultimo comma, e 92, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661 (Modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi), così come modificato dalla legge di conversione 22 gennaio 1982, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione dalla Commissione tributaria centrale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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