Corte costituzionale
Ordinanza n. 389/1993
Corte cost., ord. 9 novembre 1993, n. 389
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 389/1993
- Data di deposito
- 9 novembre 1993
- Data di decisione
- 3 novembre 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:389
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto-legge n. 455 del 24 novembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 20009
Manifesta inammissibilita' della questione, per mancata conversione nei termini, del decreto-legge contenente la norma impugnata. - v., da ultimo, O. n. 351/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992 n. 455 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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