Corte costituzionale

Ordinanza n. 389/1993

Corte cost., ord. 9 novembre 1993, n. 389

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
389/1993
Data di deposito
9 novembre 1993
Data di decisione
3 novembre 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:389

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto-legge n. 455 del 24 novembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 20009

Manifesta inammissibilita' della questione, per mancata conversione nei termini, del decreto-legge contenente la norma impugnata. - v., da ultimo, O. n. 351/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992 n. 455 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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