Corte costituzionale
Ordinanza n. 367/1993
Corte cost., ord. 30 luglio 1993, n. 367
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 367/1993
- Data di deposito
- 30 luglio 1993
- Data di decisione
- 26 luglio 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- GRECO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:367
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19710
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', dal momento che il richiesto aggravamento sanzionatorio mai potrebbe operare in tale giudizio. - In senso conforme v. O. nn. 20/1993 e 147/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, ultima parte, del codice penale, in relazione al primo comma del medesimo articolo, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.
Il presidente: GRECO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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