Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/1993

Corte cost., ord. 30 luglio 1993, n. 367

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
367/1993
Data di deposito
30 luglio 1993
Data di decisione
26 luglio 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
GRECO
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:367

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19710

Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', dal momento che il richiesto aggravamento sanzionatorio mai potrebbe operare in tale giudizio. - In senso conforme v. O. nn. 20/1993 e 147/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, ultima parte, del codice penale, in relazione al primo comma del medesimo articolo, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.

Il presidente: GRECO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze