Corte costituzionale
Ordinanza n. 339/1993
Corte cost., ord. 23 luglio 1993, n. 339
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 339/1993
- Data di deposito
- 23 luglio 1993
- Data di decisione
- 7 luglio 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:339
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 392 del 24 novembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 19789
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma contenuta in atto privo di forza di legge (nella specie: il decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 392).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 392 (Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali), sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 36 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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