Corte costituzionale
Ordinanza n. 327/1993
Corte cost., ord. 21 luglio 1993, n. 327
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 327/1993
- Data di deposito
- 21 luglio 1993
- Data di decisione
- 7 luglio 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:327
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 7, legge della Regione Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984
- art. 19, comma 1, I parte, legge della Regione Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984
- art. 19, comma 1, lett. b), legge della Regione Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984
Parametri
- art. 108, Costituzione
- art. 95, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 19694
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto avente ad oggetto norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 210/1993.
Massima n. 19695
La norma regionale che attribuisce al sindaco (anziche' al consiglio comunale) la competenza ad emettere il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, non invade alcuna competenza statale ne' contrasta con l'art. 117 Cost., dal momento che - al di fuori della formulazione dei criteri generali da osservare nelle assegnazioni, riservata allo Stato dall'art. 88, n. 13, d.P.R. n. 616 del 1977 - spetta alla legislazione regionale disciplinare le funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, pur se devolute ai comuni ai sensi dell'art. 118, comma primo, Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 19, comma primo, prima parte, L. Reg. Puglia 20 dicembre 1984 n. 54, in riferimento all'art. 117 Cost. ed in relazione all'art. 95, d.P.R. n. 616 del 1977). - S. nn. 594/1990, 1115/1988, 727/1988.
Massima n. 19696
La norma regionale che prevede la decadenza dall'assegnazione nel caso in cui l'alloggio non sia stabilmente abitato dall'assegnatario, non viola l'art. 117 Cost., giacche' si uniforma alla disciplina statale sui criteri generali per le assegnazioni di edilizia residenziale, la quale prevede identica fattispecie come causa di decadenza. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 19, comma primo, lett. b), L. Reg. Puglia 20 dicembre 1984 n. 54).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentino, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, prima parte, della citata legge regionale, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione ed in relazione all'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal Pretore di Lecce con la stessa ordinanza;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. b, della citata legge regionale, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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