Corte costituzionale

Ordinanza n. 327/1993

Corte cost., ord. 21 luglio 1993, n. 327

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
327/1993
Data di deposito
21 luglio 1993
Data di decisione
7 luglio 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:327

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 7, legge della Regione Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984
  • art. 19, comma 1, I parte, legge della Regione Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984
  • art. 19, comma 1, lett. b), legge della Regione Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984

Parametri

Massime

Massima n. 19694

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto avente ad oggetto norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 210/1993.

Massima n. 19695

La norma regionale che attribuisce al sindaco (anziche' al consiglio comunale) la competenza ad emettere il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, non invade alcuna competenza statale ne' contrasta con l'art. 117 Cost., dal momento che - al di fuori della formulazione dei criteri generali da osservare nelle assegnazioni, riservata allo Stato dall'art. 88, n. 13, d.P.R. n. 616 del 1977 - spetta alla legislazione regionale disciplinare le funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, pur se devolute ai comuni ai sensi dell'art. 118, comma primo, Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 19, comma primo, prima parte, L. Reg. Puglia 20 dicembre 1984 n. 54, in riferimento all'art. 117 Cost. ed in relazione all'art. 95, d.P.R. n. 616 del 1977). - S. nn. 594/1990, 1115/1988, 727/1988.

Massima n. 19696

La norma regionale che prevede la decadenza dall'assegnazione nel caso in cui l'alloggio non sia stabilmente abitato dall'assegnatario, non viola l'art. 117 Cost., giacche' si uniforma alla disciplina statale sui criteri generali per le assegnazioni di edilizia residenziale, la quale prevede identica fattispecie come causa di decadenza. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 19, comma primo, lett. b), L. Reg. Puglia 20 dicembre 1984 n. 54).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentino, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, prima parte, della citata legge regionale, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione ed in relazione all'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal Pretore di Lecce con la stessa ordinanza;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. b, della citata legge regionale, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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