Corte costituzionale

Ordinanza n. 324/1993

Corte cost., ord. 21 luglio 1993, n. 324

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
324/1993
Data di deposito
21 luglio 1993
Data di decisione
7 luglio 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:324

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, punto X, n. 3, legge n. 121 del 1° aprile 1981
  • art. 16, legge n. 121 del 1° aprile 1981
  • legge n. 121 del 1° aprile 1981

Parametri

Massime

Massima n. 19792

La non conformita' tra dispositivo e motivazione dell'ordinanza di rimessione, dovuta all'uso di termini diversi, puo' essere superata dalla Corte, ove ritenga possibile, mediante rettifica del termine adoperato nel dispositivo, intendere lo stesso nel senso voluto dal giudice 'a quo'. (Nella specie, essendosi lamentata nel dispositivo la mancata previsione dell'inquadramento di appuntati della Guardia di finanza nel grado di "vicebrigadiere", mentre nella motivazione, in piu' punti ci si riferiva all'avanzamento al grado di "brigadiere", la Corte ha ritenuto, alla luce della norma presa a raffronto per il personale della Polizia di Stato, che il giudice 'a quo' intendesse riferirsi anche nel dispositivo al grado di brigadiere).

Massima n. 19793

Non puo' invocarsi la violazione del principio di imparzialita' della pubblica amministrazione in presenza di discipline, che pur diverse, non sono ne' incongrue, ne' arbitrarie. - S. n. 331/1988.

Massima n. 19794

In materia di pubblico impiego il "criterio funzionale" e' il "solo idoneo a rendere omogeneo, sotto il denominatore comune delle funzioni, il trattamento economico del personale inquadrato nei rispettivi apparati secondo articolazioni diverse". - S. n. 277/1991.

Massima n. 19795

La l. 1 aprile 1981, n. 121, la quale ha operato un radicale mutamento dello stato giuridico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - che e' stato smilitarizzato ed e' stato dotato di un ordinamento speciale (art. 3) - pur avendo "normativamente unificato dal punto di vista funzionale" le forze di polizia (art. 16) - ivi compresa la Guardia di finanza - in ragione della specificita' del servizio, cui tutte sono destinate, ha nello stesso tempo lasciato immutati i "rispettivi ordinamenti e dipendenze", nell'evidente presupposto della disomogeneita' del personale facente parte di quelle forze, alcune delle quali, come appunto l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza, mantengono lo 'status' militare, mentre altre, per effetto della smilitarizzazione, hanno acquisito lo 'status' di personale civile (Polizia di Stato e, da ultimo, il corpo di polizia penitenziaria). La legge, peraltro, non ha inteso in alcun modo rendere uniformi i differenti sistemi di avanzamento delle varie forze di polizia, essendosi limitata ad "estendere" il trattamento economico dell'una categoria di personale alle altre, previa un'operazione di equiparazione sulla base del "criterio funzionale" (v. massima B). - O. n. 91/1993.

Massima n. 19796

La normativa che, nel nuovo ordinamento della Polizia di Stato, prevede in via transitoria l'inquadramento nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti (corrispondente all'ex grado di brigadiere) degli appuntati del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, costituisce, in ragione della specificita' del mutamento ordinamentale della Polizia di Stato (v. massima D), scelta non irragionevole del legislatore, nell'ambito della materia dell'inquadramento e progressioni in carriera, rientrante nella propria discrezionalita'. Non puo' quindi trovare accoglimento la questione di legittimita', in ordine a tale normativa, tendente ad una sentenza additiva, che estenda la normativa stessa, in applicazione del principio di eguaglianza, agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per consentire loro il passaggio da un ruolo (quello degli appuntati) ad un altro (quello dei sottufficiali) - e per di piu' non al grado iniziale di questo (vicebrigadiere), bensi' a quello successivo (brigadiere) - anche perche' - contrariamente all'assunto del giudice 'a quo' - non sussiste comparabilita' tra le situazioni del detto personale poste a raffronto, sia per quanto ne concerne l'inquadramento sia con riguardo ai rispettivi sistemi di avanzamento, cosicche' e' da escludersi anche la denunciata violazione del principio di imparzialita' della pubblica amministrazione (v. massima A). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 36, punto X, n. 3, l. 1 aprile 1981, n. 121, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.) - S. nn. 219/1993, 964/1988, 524/1987, 99/1986, 81/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 36, punto X, n. 3 della legge 1 aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, l'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze