Corte costituzionale
Ordinanza n. 300/1993
Corte cost., ord. 1° luglio 1993, n. 300
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 300/1993
- Data di deposito
- 1° luglio 1993
- Data di decisione
- 24 giugno 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:300
Norme oggetto del giudizio
- art. 12-bis, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 16, legge n. 74 del 6 marzo 1987
Parametri
Massime
Massima n. 19813
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 23/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12- bis della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, con riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Siena con ordinanza del 24 giugno 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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