Corte costituzionale

Ordinanza n. 294/1993

Corte cost., ord. 24 giugno 1993, n. 294

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
294/1993
Data di deposito
24 giugno 1993
Data di decisione
23 giugno 1993
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:294

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 154 del 27 aprile 1989
  • art. 2, comma 6, bis, decreto-legge n. 69 del 20 marzo 1989

Parametri

Massime

Massima n. 19834

Va sollevata dalla Corte costituzionale innanzi a se'la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., dell'art. 2, comma sesto-bis, del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui prevede un trattamento fiscale privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie (ex parlamentari ed equiparati) elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale questione infatti si presenta come pregiudiziale ai fini del giudizio - del quale la Corte e' gia' investita e che viene percio' rinviato - sulla impugnativa che - proposta nei confronti della medesima norma - mira ad estendere tale trattamento a tutta l'area delle pensioni connesse al pubblico impiego.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto- bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui prevede un trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione;

2) ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare la questione relativa congiuntamente a quella di cui al numero precedente;

3) ordina che la Cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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