Corte costituzionale
Ordinanza n. 294/1993
Corte cost., ord. 24 giugno 1993, n. 294
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 294/1993
- Data di deposito
- 24 giugno 1993
- Data di decisione
- 23 giugno 1993
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:294
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 154 del 27 aprile 1989
- art. 2, comma 6, bis, decreto-legge n. 69 del 20 marzo 1989
Parametri
Massime
Massima n. 19834
Va sollevata dalla Corte costituzionale innanzi a se'la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., dell'art. 2, comma sesto-bis, del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui prevede un trattamento fiscale privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie (ex parlamentari ed equiparati) elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale questione infatti si presenta come pregiudiziale ai fini del giudizio - del quale la Corte e' gia' investita e che viene percio' rinviato - sulla impugnativa che - proposta nei confronti della medesima norma - mira ad estendere tale trattamento a tutta l'area delle pensioni connesse al pubblico impiego.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto- bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui prevede un trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione;
2) ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare la questione relativa congiuntamente a quella di cui al numero precedente;
3) ordina che la Cancelleria provveda agli adempimenti di legge;
4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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