Corte costituzionale

Ordinanza n. 262/1993

Corte cost., ord. 1° giugno 1993, n. 262

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
262/1993
Data di deposito
1° giugno 1993
Data di decisione
26 maggio 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:262

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 19776

Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza, in quanto, come gia' affermato, gli artt. 12 e 13 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 disciplinanti, rispettivamente, la liquidazione dei compensi ai componenti e l'organizzazione delle segreterie delle Commissioni tributarie, non incidono sui rapporti che il giudice rimettente e' chiamato a decidere. - v. S. n. 196/1982, O. nn. 331/1987, 323/1987 e 177/1989.

Massima n. 19777

L'aver attribuito la nomina e la dichiarazione di decadenza dei componenti delle Commissioni tributarie al Ministro delle finanze non e' in contrasto con le attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia, riferendosi le stesse alla sola giurisdizione ordinaria; ne' puo' dirsi violato il principio della indipendenza dei giudici speciali, che - come la Corte ha gia' piu' volte precisato - va cercata piu' nei modi in cui la funzione si svolge, che in quelli concernenti la nomina dei componenti i collegi giudicanti. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 110 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636). - Riguardo alla indipendenza dei giudici speciali, v. S. nn. 121/1970, 128/1974 e 196/1982.

Massima n. 19778

Questione gia' dichiarata manifestamente infondata in ragione della natura "dovuta" del comportamento, cui e' tenuta l'amministrazione al fine di rendere possibile il libero ed autonomo espletamento della funzione giurisdizionale da parte del proprio dipendente, regolato nel tempo e nel modo esclusivamente dal Presidente del Collegio, a nulla rilevando, per la sua inconferenza, il richiamo all'ulteriore parametro, di cui all'art. 54 Cost.. - v. O. nn. 581/1989, 397/1990, 141/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e sue successive modifiche ed integrazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 108, secondo comma e 110 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di Verbania con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 6 del citato d.P.R. 636/1972, in relazione agli artt. 108, secondo comma, e 110 della Costituzione, e di legittimità dello stesso decreto per contrasto con gli artt. 108, secondo comma, e 54, secondo comma, della Costituzione, sollevate con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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