Corte costituzionale
Ordinanza n. 257/1993
Corte cost., ord. 27 maggio 1993, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 257/1993
- Data di deposito
- 27 maggio 1993
- Data di decisione
- 24 maggio 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:257
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19806
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, come la Corte ha gia' riconosciuto nel dichiarare non fondate analoghe questioni, la parte offesa, nell'ipotesi 'de qua', essendo legittimata a proporre ricorso per cassazione, e' pienamente in grado di difendere i suoi diritti. - S. n. 353/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte Suprema di cassazione con ordinanza del 7 marzo 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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