Corte costituzionale
Ordinanza n. 254/1993
Corte cost., ord. 27 maggio 1993, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 254/1993
- Data di deposito
- 27 maggio 1993
- Data di decisione
- 24 maggio 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:254
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19775
Nel giudizio direttissimo davanti al pretore (art. 566 cod.proc.pen.) la richiesta, da parte del giudicabile, subito dopo l'udienza di convalida dell'arresto, di un termine per preparare la difesa, comportando, a norma dell'art. 451, sesto comma, cod.proc.pen., la sospensione del dibattimento - non ancora aperto - fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine, non gli impedisce di formulare la richiesta di applicazione della pena, potendo questa essere avanzata, anche nell'ipotesi in questione - come la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto - fino al normale termine previsto dall'art. 446 cod.proc.pen., e cioe' fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Il contrario assunto del giudice 'a quo', secondo il quale la richiesta del termine di difesa subito dopo l'udienza di convalida precluderebbe la possibilita' di chiedere i riti alternativi, si basa infatti su una errata interpretazione dell'art. 566, ottavo comma, cod.proc.pen., letto come se dicesse che l'imputato "debba" - laddove dice solo che "puo'" - formulare tale richiesta subito dopo l'udienza di convalida, cadendo di conseguenza le censure di violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa avanzate in proposito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 566, ottavo comma, cod.proc.pen.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Gela, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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