Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/1993

Corte cost., ord. 27 maggio 1993, n. 253

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
253/1993
Data di deposito
27 maggio 1993
Data di decisione
24 maggio 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:253

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 3, legge n. 404 del 27 dicembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 19711

Il ruolo ad esaurimento degli ufficiali di complemento dell'Esercito, pur a seguito del "transito" nella categoria degli ufficiali del servizio permanente effettivo, continua a rimanere tale, affiancandosi ai ruoli normali e speciali di detta categoria, nei confronti dei quali risulta persistere la distinzione, nonche' la diversificazione dei rispettivi obblighi, con specifico riguardo all'importante diritto alla precedenza al comando, riconosciuto solo a favore di questi ultimi. Stante quindi la non identita' delle situazioni di stato giuridico considerate, non e' irragionevole, ma anzi coerente con l'assetto dei rispettivi ruoli, che risulti mantenuta, ai fini della progressione in carriera - e in particolare, in ordine alla preclusione, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento "transitati", all'avanzamento oltre il grado di tenente colonnello - la diversita' di valutazione del tipo di reclutamento in servizio, che risulta indubbiamente piu' selettivo per i ruoli normali e speciali in servizio permanente effettivo. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma terzo, l. 27 dicembre 1990, n. 404). - S. nn. 224/1987, 440/1992 e O. n. 584/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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