Corte costituzionale
Ordinanza n. 253/1993
Corte cost., ord. 27 maggio 1993, n. 253
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 253/1993
- Data di deposito
- 27 maggio 1993
- Data di decisione
- 24 maggio 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:253
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 3, legge n. 404 del 27 dicembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 19711
Il ruolo ad esaurimento degli ufficiali di complemento dell'Esercito, pur a seguito del "transito" nella categoria degli ufficiali del servizio permanente effettivo, continua a rimanere tale, affiancandosi ai ruoli normali e speciali di detta categoria, nei confronti dei quali risulta persistere la distinzione, nonche' la diversificazione dei rispettivi obblighi, con specifico riguardo all'importante diritto alla precedenza al comando, riconosciuto solo a favore di questi ultimi. Stante quindi la non identita' delle situazioni di stato giuridico considerate, non e' irragionevole, ma anzi coerente con l'assetto dei rispettivi ruoli, che risulti mantenuta, ai fini della progressione in carriera - e in particolare, in ordine alla preclusione, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento "transitati", all'avanzamento oltre il grado di tenente colonnello - la diversita' di valutazione del tipo di reclutamento in servizio, che risulta indubbiamente piu' selettivo per i ruoli normali e speciali in servizio permanente effettivo. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma terzo, l. 27 dicembre 1990, n. 404). - S. nn. 224/1987, 440/1992 e O. n. 584/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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