Corte costituzionale

Ordinanza n. 242/1993

Corte cost., ord. 13 maggio 1993, n. 242

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
242/1993
Data di deposito
13 maggio 1993
Data di decisione
3 maggio 1993
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:242

Parametri

Massime

Massima n. 19532

Nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la Corte dei conti e' legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, dal momento che la suddetta funzione, pur se ausiliare, risulta caratterizzata dalla posizione di piena autonomia dell'organo chiamato a esercitarla. - v. S. n. 406/1982.

Massima n. 19533

In sede di delibazione senza contraddittorio, va dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte dei conti nei confronti del Governo, in relazione ad atti e comportamenti implicanti l'esclusione, dal controllo 'ex' art. 100, comma secondo, Cost., dell'ENEL, dell'ENI, dell'IRI e dell'INA, a seguito della loro trasformazione in societa' per azioni con prevalente o totale partecipazione statale. Infatti, sotto il profilo soggettivo, la Corte dei conti e' legittimata a sollevare il conflitto nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - in ordine alla quale gode di piena autonomia - ed il Governo e' legittimato a resistervi, essendo imputabile alla sua responsabilita' collegiale (e non gia' ai singoli Ministri) l'interpretazione delle norme sulle "privatizzazioni" (d.l. n. 333 del 1992, conv. con modifiche in L. n. 359 del 1992) e gli atti a questa connessi; sotto il profilo oggettivo, e' lamentata la lesione di una sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, riferentesi ai poteri conferiti alla Corte dei conti dall'art. 100, comma secondo, Cost., cosi' come attuato dalla L. n. 259 del 1958.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni di cui in epigrafe, proposto dalla Corte dei conti nei confronti del Governo;

Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione all'organo ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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