Corte costituzionale
Ordinanza n. 242/1993
Corte cost., ord. 13 maggio 1993, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 242/1993
- Data di deposito
- 13 maggio 1993
- Data di decisione
- 3 maggio 1993
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:242
Parametri
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 100, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 19532
Nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la Corte dei conti e' legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, dal momento che la suddetta funzione, pur se ausiliare, risulta caratterizzata dalla posizione di piena autonomia dell'organo chiamato a esercitarla. - v. S. n. 406/1982.
Massima n. 19533
In sede di delibazione senza contraddittorio, va dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte dei conti nei confronti del Governo, in relazione ad atti e comportamenti implicanti l'esclusione, dal controllo 'ex' art. 100, comma secondo, Cost., dell'ENEL, dell'ENI, dell'IRI e dell'INA, a seguito della loro trasformazione in societa' per azioni con prevalente o totale partecipazione statale. Infatti, sotto il profilo soggettivo, la Corte dei conti e' legittimata a sollevare il conflitto nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - in ordine alla quale gode di piena autonomia - ed il Governo e' legittimato a resistervi, essendo imputabile alla sua responsabilita' collegiale (e non gia' ai singoli Ministri) l'interpretazione delle norme sulle "privatizzazioni" (d.l. n. 333 del 1992, conv. con modifiche in L. n. 359 del 1992) e gli atti a questa connessi; sotto il profilo oggettivo, e' lamentata la lesione di una sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, riferentesi ai poteri conferiti alla Corte dei conti dall'art. 100, comma secondo, Cost., cosi' come attuato dalla L. n. 259 del 1958.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni di cui in epigrafe, proposto dalla Corte dei conti nei confronti del Governo;
Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione all'organo ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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