Corte costituzionale
Ordinanza n. 144/1993
Corte cost., ord. 6 aprile 1993, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 144/1993
- Data di deposito
- 6 aprile 1993
- Data di decisione
- 1° aprile 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 197, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 19370
Il criterio posto a base dal legislatore per le norme che disciplinano il divieto di essere assunto come testimone e' quello dell'esistenza di un vincolo probatorio tra i procedimenti nei quali il medesimo soggetto si trovi ad assumere rispettivamente la veste di imputato e quella di testimone: vincolo che sussiste sempre nei casi di coimputato dello stesso reato o di imputati di reati connessi a norma dell'art. 12 (art. 197, lett. a) cod.proc.pen. e che, in ogni altro caso in cui si verifichi deve essere rilevato dal giudice a norma dell'art. 197, lett. b) cod.proc.pen.. - V. le s. nn. 109/1992 e 262/1992.
Massima n. 19371
L'omessa previsione dell'incompatibilita' a testimoniare per gli imputati di reati commessi in danno reciproco non determina alcuna discriminazione nei confronti degli stessi, ne' vulnera l'art. 24 Cost., in quanto sul piano del vincolo probatorio tale posizione non e' certamente assimilabile a quella dei soggetti annoverati nell'art. 197 lett. a) cod.proc.pen. (v. massima A), per i quali tale vincolo e' 'in re ipsa', mentre nell'ipotesi in esame tale situazione puo' verificarsi o meno, e, ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza di una vera e propria interferenza sul piano probatorio, operera', allora, anche per coloro che siano imputati di un reato collegato, il divieto di essere assunti come testi, ai sensi dell'art. 197, lett. b) cod.proc.pen.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 197 cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Vasto con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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