Corte costituzionale

Ordinanza n. 144/1993

Corte cost., ord. 6 aprile 1993, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
144/1993
Data di deposito
6 aprile 1993
Data di decisione
1° aprile 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:144

Norme oggetto del giudizio

  • art. 197, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 19370

Il criterio posto a base dal legislatore per le norme che disciplinano il divieto di essere assunto come testimone e' quello dell'esistenza di un vincolo probatorio tra i procedimenti nei quali il medesimo soggetto si trovi ad assumere rispettivamente la veste di imputato e quella di testimone: vincolo che sussiste sempre nei casi di coimputato dello stesso reato o di imputati di reati connessi a norma dell'art. 12 (art. 197, lett. a) cod.proc.pen. e che, in ogni altro caso in cui si verifichi deve essere rilevato dal giudice a norma dell'art. 197, lett. b) cod.proc.pen.. - V. le s. nn. 109/1992 e 262/1992.

Massima n. 19371

L'omessa previsione dell'incompatibilita' a testimoniare per gli imputati di reati commessi in danno reciproco non determina alcuna discriminazione nei confronti degli stessi, ne' vulnera l'art. 24 Cost., in quanto sul piano del vincolo probatorio tale posizione non e' certamente assimilabile a quella dei soggetti annoverati nell'art. 197 lett. a) cod.proc.pen. (v. massima A), per i quali tale vincolo e' 'in re ipsa', mentre nell'ipotesi in esame tale situazione puo' verificarsi o meno, e, ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza di una vera e propria interferenza sul piano probatorio, operera', allora, anche per coloro che siano imputati di un reato collegato, il divieto di essere assunti come testi, ai sensi dell'art. 197, lett. b) cod.proc.pen.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 197 cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Vasto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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