Corte costituzionale
Ordinanza n. 143/1993
Corte cost., ord. 6 aprile 1993, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 143/1993
- Data di deposito
- 6 aprile 1993
- Data di decisione
- 1° aprile 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 848 del 4 agosto 1955
- Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- art. 446, codice di procedura penale
- legge n. 848 del 4 agosto 1955
Parametri
Massime
Massima n. 19332
Manifesta inammissibilita' della questione per genericita', non essendo stato neppure individuato il diritto che si assume violato tra quelli censurati nella norma pattizia. - S. n. 23/1993.
Massima n. 19333
Le norme internazionali pattizie non possono assumere la funzione di parametri nel giudizio di legittimita' costituzionale ne' di per se' sole, ne' come norme interposte ex art. 10 Cost. - S. nn. 188/1980 e 153/1987.
Massima n. 19335
L'attribuzione in via esclusiva all'imputato della facolta' di richiedere l'applicazione - o di dare il consenso all'applicazione - della pena concordata trova fondamento proprio nell'esigenza di tutela della difesa della parte, sul rilievo della particolare natura dell'impegno assunto nel concordare la pena e delle diverse conseguenze che discendono dalla pronuncia resa ex art. 444 cod.proc.pen. (giudizio formulato in base agli elementi raccolti dall'accusa, inappellabilita', applicazione della confisca, equiparazione a una sentenza di condanna); l'attribuzione esclusiva all'imputato delle sudette facolta' esercitabili solo direttamente o per il tramite di un procuratore speciale, e' dunque conforme al parametro costituzionale ex art. 24, ne' e' in alcun modo lesiva del principio di eguaglianza sia perche' razionale in rapporto alla finalita' ed alle origini dell'istituto 'de quo', sia perche' non crea alcuna differenziazione in rapporto alla diversa situazione in cui versi l'imputato sia sul piano della presenza nel processo (imputato presente, considerato tale, contumace, irreperibile, latitante). (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura penale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). - V., riguardo alla facolta' di impugnazione della sentenza contumaciale, la sent. n. 315/1990 e in relazione alla rinuncia, nel c.d. patteggiamento, di avvalersi della facolta' di contrastare l'accusa, la sent. n. 313/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Camerino con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Camerino, con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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