Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/1993

Corte cost., ord. 19 gennaio 1993, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
14/1993
Data di deposito
19 gennaio 1993
Data di decisione
12 gennaio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:14

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 349 del 12 giugno 1973
  • art. 3, legge n. 77 del 12 febbraio 1955

Parametri

Massime

Massima n. 19116

Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale il difetto di giurisdizione del giudice rimettente e' rilevabile dalla Corte, in sede di giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, solo se evidente ed incontestabile. - V., 'ex plurimis', s. n. 414/1991.

Massima n. 19118

La permanenza, nonostante l'entrata in vigore della nuova disciplina sugli assegni bancari (l. 15/12/1990 n. 386), di un diverso regime sanzionatorio per il mancato pagamento della cambiale e per l'emissione di assegno bancario scoperto, e la diversa funzione tipica dei due titoli di credito, costituendo l'assegno bancario un mezzo di pagamento e la cambiale, uno strumento di credito, giustificano la censurata disciplina differenziata quanto alla facolta', riconosciuta solo al traente di una cambiale e non anche al traente di un assegno bancario, di adire il Presidente del Tribunale per ottenere la cancellazione dal bollettino dei protesti in caso di pagamento del titolo entro 5 giorni dalla sua presentazione; ne' e' ravvisabile una violazione del diritto di difesa non essendo configurabile una tutela processuale quando non e' riconosciuta, come nel caso, alcuna situazione sostanziale di diritto o interesse (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, della l. 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della l. 12 giugno 1973, n. 349). - Su identica questione, sollevata pero' prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, v. s. n. 317/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973 n. 349 (Modificazione alle norme sui protesti della cambiali e degli assegni bancari), in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze