Corte costituzionale
Ordinanza n. 14/1993
Corte cost., ord. 19 gennaio 1993, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 14/1993
- Data di deposito
- 19 gennaio 1993
- Data di decisione
- 12 gennaio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 349 del 12 giugno 1973
- art. 3, legge n. 77 del 12 febbraio 1955
Parametri
Massime
Massima n. 19116
Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale il difetto di giurisdizione del giudice rimettente e' rilevabile dalla Corte, in sede di giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, solo se evidente ed incontestabile. - V., 'ex plurimis', s. n. 414/1991.
Massima n. 19118
La permanenza, nonostante l'entrata in vigore della nuova disciplina sugli assegni bancari (l. 15/12/1990 n. 386), di un diverso regime sanzionatorio per il mancato pagamento della cambiale e per l'emissione di assegno bancario scoperto, e la diversa funzione tipica dei due titoli di credito, costituendo l'assegno bancario un mezzo di pagamento e la cambiale, uno strumento di credito, giustificano la censurata disciplina differenziata quanto alla facolta', riconosciuta solo al traente di una cambiale e non anche al traente di un assegno bancario, di adire il Presidente del Tribunale per ottenere la cancellazione dal bollettino dei protesti in caso di pagamento del titolo entro 5 giorni dalla sua presentazione; ne' e' ravvisabile una violazione del diritto di difesa non essendo configurabile una tutela processuale quando non e' riconosciuta, come nel caso, alcuna situazione sostanziale di diritto o interesse (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, della l. 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della l. 12 giugno 1973, n. 349). - Su identica questione, sollevata pero' prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, v. s. n. 317/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973 n. 349 (Modificazione alle norme sui protesti della cambiali e degli assegni bancari), in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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