Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1992

Corte cost., sent. 9 marzo 1992, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
93/1992
Data di deposito
9 marzo 1992
Data di decisione
21 febbraio 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:93

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17961

E' irrilevante, in entrambi i giudizi abbreviati in limine ai quali e' stata sollevata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 560 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al giudice per le indagini preliminari nei procedimenti pretorili, di sentire i coimputati, in caso di concorso nel medesimo reato, prima di procedere alla separazione dei relativi procedimenti finalizzata alla definizione con rito alternativo di alcuni soltanto di essi. Nel caso, infatti, presupposto delle censure formulate e' l'interesse del coimputato, che non abbia scelto il rito alternativo, alla trattazione unitaria del processo, ma tale interesse e' insuscettibile di considerazione nei due giudizi, concernenti le posizioni degli altri imputati, che sono le sole devolute alla cognizione del giudice a quo. E cio' a prescindere dalla considerazione che, anche secondo la disciplina generale in materia di separazione dei processi - e salva la specificita' correlata alle modalita' di introduzione dei riti alternativi - non e' l'interesse del coimputato, ma l'assoluta necessita' della riunione per l'accertamento dei fatti che puo' impedire la separazione. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 560 cod.proc.pen., in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 560 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di sentire le parti prima di procedere alla separazione dei processi ed alla definizione di alcuni di essi con il rito abbreviato, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost. dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Vibo Valentia con due ordinanze del 10 giugno 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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