Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1992

Corte cost., sent. 9 marzo 1992, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
92/1992
Data di deposito
9 marzo 1992
Data di decisione
21 febbraio 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:92

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18198

Come la Corte ha in piu' occasioni affermato, e va ribadito, l'introduzione di un rito che, come il rito abbreviato, ha automatici effetti sulla determinazione della pena, non puo' farsi dipendere da scelte discrezionali del pubblico ministero ed e' quindi in contrasto con tale principio che la impossibilita' di decidere allo stato degli atti, addotta dal pubblico ministero per motivare il proprio dissenso all'introduzione del rito abbreviato richiesta dall'imputato, derivi - come la normativa vigente consente - dalla scelta dello stesso di rinviare al dibattimento l'esperimento di mezzi o l'acquisizione di prove suscettibili di essere effettuate nelle indagini preliminari, e che in conseguenza di tali lacune il giudizio abbreviato resti precluso. Pertanto, dato che, rispetto a tali scelte, non e' possibile un sindacato del giudice del dibattimento e l'insufficienza dell'investigazione del pubblico ministero - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - non e' colmabile attraverso il potere di integrazione attribuito al G.I.P. dall'art. 422 cod. proc. pen., per ricondurre l'istituto a piena sintonia con i principi costituzionali e' necessario che il vincolo derivante dalle scelte del pubblico ministero sia reso superabile con l'introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria. Il che pero', per la diversita' delle soluzioni possibili e le valutazioni discrezionali che essa comporta, non puo' avvenire per effetto di una sentenza additiva della Corte costituzionale, ma esige un intervento - del quale peraltro va segnalata l'urgenza - del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439 e 440 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.). - S. nn. 277/1990, 81/1991, 88/1991, 176/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439 e 440 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 15 aprile 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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