Corte costituzionale

Sentenza n. 90/1992

Corte cost., sent. 9 marzo 1992, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
90/1992
Data di deposito
9 marzo 1992
Data di decisione
21 febbraio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:90

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 18072

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale possono essere parti solo quelle che siano tali nel giudizio pendente innanzi al giudice che ha emesso l'ordinanza di remissione. - Nello stesso senso: v. s. nn. 63/1991 e 119/1991.

Massima n. 18073

Come gia' affermato, e' principio di ordine generale quello secondo cui non puo' essere preclusa, senza violare il disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost., la possibilita', per il dipendente pubblico che al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non abbia conseguito il diritto alla pensione, di derogare a tale limite fissato per il collocamento a riposo, allo scopo di conseguire il diritto al minimo della pensione; la garanzia del raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo e' invece affidata alla discrezionalita' del legislatore ed il suo mancato riconoscimento non comporta violazione del su indicato disposto costituzionale. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui non consente al personale sanitario delle UU.SS.LL. che al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'. - Nello stesso senso: v. S. nn. 444/1990 e 282/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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