Corte costituzionale
Sentenza n. 90/1992
Corte cost., sent. 9 marzo 1992, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 90/1992
- Data di deposito
- 9 marzo 1992
- Data di decisione
- 21 febbraio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:90
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 18072
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale possono essere parti solo quelle che siano tali nel giudizio pendente innanzi al giudice che ha emesso l'ordinanza di remissione. - Nello stesso senso: v. s. nn. 63/1991 e 119/1991.
Massima n. 18073
Come gia' affermato, e' principio di ordine generale quello secondo cui non puo' essere preclusa, senza violare il disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost., la possibilita', per il dipendente pubblico che al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non abbia conseguito il diritto alla pensione, di derogare a tale limite fissato per il collocamento a riposo, allo scopo di conseguire il diritto al minimo della pensione; la garanzia del raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo e' invece affidata alla discrezionalita' del legislatore ed il suo mancato riconoscimento non comporta violazione del su indicato disposto costituzionale. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui non consente al personale sanitario delle UU.SS.LL. che al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'. - Nello stesso senso: v. S. nn. 444/1990 e 282/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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