Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1992

Corte cost., sent. 9 marzo 1992, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/1992
Data di deposito
9 marzo 1992
Data di decisione
21 febbraio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:87

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 1984

Parametri

Massime

Massima n. 18089

Come la Corte ha affermato e piu' volte ribadito, l'uguaglianza e' principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura: esso vieta, cioe', che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparita' di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengono imputate. Il principio di uguaglianza vige quindi non soltanto nei confronti delle persone fisiche, ma, in quanto sia possibile, anche nei confronti delle persone giuridiche e dei soggetti collettivi in generale. - S. nn. 25/1966, 2/1969, 15/1975, 68/1980 e 975/1988.

Massima n. 18090

Ai fini della designazione dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese negli organi pubblici (commissioni, comitati, collegi, consigli di amministrazione ecc.) in cui tale rappresentanza e' prevista, si e' legittimamente affermato nel nostro ordinamento un meccanismo di selezione delle associazioni legittimate imperniato sul concetto di "sindacato maggiormente rappresentativo". Tale meccanismo si concilia col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto e' coerente con la finalita' di imprimere un carattere partecipativo alla gestione della cosa pubblica e di assicurare una genuina rappresentazione degli interessi, delle volonta' e delle esperienze specificamente riferibili alle categorie sociali rappresentate. La prescrizione - ai fini suddetti - di requisiti di legittimazione che abbiano l'effetto di escludere talune di esse solamente a causa del modello organizzativo da esse adottato in ordine alle proprie articolazioni locali, si pone, invece, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, allorquando per tale specifica modalita' di delimitazione della legittimazione non sia ipotizzabile alcuna ragionevole giustificazione in relazione alle ragioni d'essere della disciplina ovvero ad aspetti ai quali una coerente considerazione dell'ordinamento consenta comunque di dare rilievo.

Massima n. 18092

L'autonomia organizzativa che l'art. 39, primo comma, della Costituzione riconosce al sindacato, compreso quello degli imprenditori, non puo' essere assoggettata a limitazioni o condizionamenti che non siano finalizzati al perseguimento di altri scopi costituzionalmente rilevanti.

Massima n. 18093

Costituisce violazione del principio di eguaglianza, ancor piu' grave in quanto viene ad interferire nell'autonomia organizzativa del sindacato, la previsione, dell'art. 6 della legge regionale siciliana 4 gennaio 1984, n. 1, che due dei tre rappresentanti delle associazioni degli industriali chiamati a far parte dei consigli generali dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia, siano designati dalle associazioni provinciali degli industriali, con conseguente esclusione delle associazioni imprenditoriali che (come nella specie l'Intersind) non abbiano articolazioni locali, o ne abbiano, ma non provinciali. Il collegamento con l'ambito territoriale di operativita' del Consorzio puo' certamente essere considerato dal legislatore un elemento rilevante ai fini della legittimazione delle associazioni sindacali a partecipare agli organi del consorzio stesso: ma a tal fine non e' ne' idonea ne' necessaria la prescrizione di requisiti - quali il carattere associativo dell'articolazione locale e la sua dimensione provinciale - che attengono alla forma organizzativa e non alla effettivita' delle realta' imprenditoriali rappresentate e al concreto rapporto di esse con il territorio di competenza del consorzio. L'art. 6 della legge regionale siciliana 4 gennaio 1984, n. 1, va percio' dichiarato costituzionalmente illegittimo, in parte qua.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale siciliana 4 gennaio 1984, n. 1 (Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia), nella parte in cui prevede che due dei tre rappresentanti delle associazioni degli industriali nei consigli generali dei consorzi siano designati dalle associazioni provinciali degli industriali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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