Corte costituzionale
Sentenza n. 82/1992
Corte cost., sent. 4 marzo 1992, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/1992
- Data di deposito
- 4 marzo 1992
- Data di decisione
- 19 febbraio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 108 del 11 maggio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 18053
Come la Corte ha costantemente affermato, il rigore con cui e' tutelato il diritto di azione, secondo la previsione dell'art. 24 Cost., non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento, e pertanto gli oneri imposti nell'esperimento dei rimedi giurisdizionali devono ritenersi giustificati se posti a salvaguardia di "interessi generali" non contrastanti con i precetti costituzionali. - In questo senso: S. n. 40/1962, 56/1963, 83/1963, 113/1963, 47/1964, 57/1972; - Sulla ratio della "giurisdizione condizionata": S. n. 46/1974.
Massima n. 18054
Il condizionamento posto all'esercizio del diritto di azione dalla previsione, riguardo alle controversie per licenziamenti individuali, nell'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, del tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le procedure stabilite dai contratti e accordi collettivi, ovvero dagli artt. 410 e 411 cod.proc.civ., deve ritenersi giustificato, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte, dall'esigenza di "evitare abusi od eccessi, o salvaguardare interessi generali", oltre che dall'alternativa che, in armonia con altro principio costituzionale, la norma da' all'imprenditore consentendogli la scelta fra riassunzione e monetizzazione. Il tentativo di riconciliazione e' infatti prescritto non a pena di improponibilita', ma solo di improcedibilita'. Inoltre, perche' la domanda sia procedibile, e' sufficiente che la richiesta di conciliazione, qualunque sia il suo destino, sia stata inoltrata, e non v'e' dubbio che la mera richiesta non comporta un tempo seriamente apprezzabile ne' quindi, in alcun modo, una duplicazione di tempi fra il tentativo di conciliazione stragiudiziale e quello giudiziale, oltre tutto fra loro diversissimi per funzione e significato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - S. nn. 57/1972 e 93/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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