Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1992

Corte cost., sent. 4 marzo 1992, n. 82

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
82/1992
Data di deposito
4 marzo 1992
Data di decisione
19 febbraio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:82

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 108 del 11 maggio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 18053

Come la Corte ha costantemente affermato, il rigore con cui e' tutelato il diritto di azione, secondo la previsione dell'art. 24 Cost., non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento, e pertanto gli oneri imposti nell'esperimento dei rimedi giurisdizionali devono ritenersi giustificati se posti a salvaguardia di "interessi generali" non contrastanti con i precetti costituzionali. - In questo senso: S. n. 40/1962, 56/1963, 83/1963, 113/1963, 47/1964, 57/1972; - Sulla ratio della "giurisdizione condizionata": S. n. 46/1974.

Massima n. 18054

Il condizionamento posto all'esercizio del diritto di azione dalla previsione, riguardo alle controversie per licenziamenti individuali, nell'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, del tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le procedure stabilite dai contratti e accordi collettivi, ovvero dagli artt. 410 e 411 cod.proc.civ., deve ritenersi giustificato, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte, dall'esigenza di "evitare abusi od eccessi, o salvaguardare interessi generali", oltre che dall'alternativa che, in armonia con altro principio costituzionale, la norma da' all'imprenditore consentendogli la scelta fra riassunzione e monetizzazione. Il tentativo di riconciliazione e' infatti prescritto non a pena di improponibilita', ma solo di improcedibilita'. Inoltre, perche' la domanda sia procedibile, e' sufficiente che la richiesta di conciliazione, qualunque sia il suo destino, sia stata inoltrata, e non v'e' dubbio che la mera richiesta non comporta un tempo seriamente apprezzabile ne' quindi, in alcun modo, una duplicazione di tempi fra il tentativo di conciliazione stragiudiziale e quello giudiziale, oltre tutto fra loro diversissimi per funzione e significato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - S. nn. 57/1972 e 93/1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze