Corte costituzionale
Sentenza n. 75/1992
Corte cost., sent. 28 febbraio 1992, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/1992
- Data di deposito
- 28 febbraio 1992
- Data di decisione
- 17 febbraio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 3, legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 3, comma 5, legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 7, comma 1, legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 7, comma 3, legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 10, comma 2, lett. b), legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 10, comma 2, lett. f), legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 10, comma 2, lett. a), legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 10, comma 2, lett. c), legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 10, comma 2, lett. e), legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 12, lett. d), legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 12, lett. e), legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 12, comma 1, lett. g), legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 12, comma 1, lett. c), legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 15, legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 6, legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 10, comma 2, lett. d), legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 10, comma 2, lett. g), legge n. 266 del 11 agosto 1991
Parametri
- art. 8, n. 29, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 8, n.1, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 9, n. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 8, n. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 8, n. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 9, n. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 8, n. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 97, Costituzione
- art. 8, n. 29, decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972
- art. 8, n. 25, decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972
- art. 27, legge n. 468 del 5 agosto 1978
- art. 3, comma 6, legge n. 158 del 14 giugno 1990
- titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, Costituzione
Massime
Massima n. 18194
Il volontariato costituisce un modo di essere della persona nell'ambito dei rapporti sociali e come tale sfugge a qualsiasi rigida classificazione di competenza, potendosi realizzare all'interno di qualsiasi campo materiale della vita comunitaria, tanto se riservato ai poteri di regolazione e di disposizione dello Stato, quanto se assegnato alle attribuzioni delle regioni o delle province autonome (o degli enti locali), cosicche' non puo' considerarsi corretto ritenere che lo stesso costituisca una materia, seppure formata dalla confluenza di segmenti o di profili riconducibili a piu' settori di attivita'.
Massima n. 18195
Il volontariato partecipa della natura dei diritti fondamentali primari della liberta' individuale e della solidarieta' sociale - valore fondante dell'ordinamento giuridico (art. 2 Cost.) - di cui costituisce la piu' diretta realizzazione e pertanto esige che siano stabilite, da parte del legislatore statale, le condizioni necessarie affinche' sia garantito il suo svolgimento il piu' uniformemente possibile su tutto il territorio nazionale, al fine specifico di garantire l'essenziale e irrinunciabile autonomia alle organizzazioni di volontariato e alle loro attivita' istituzionali. - S. nn. 49/1987, 217/1988, 49/1991.
Massima n. 18196
I principi cui le regioni e le province autonome dovranno attenersi nel regolare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266, vanno indubbiamente qualificati come principi generali dell'ordinamento giuridico, in ragione della concorrente circostanza che attengono strettamente a valori costituzionali supremi e soprattutto, che contengono criteri direttivi cosi' generali da abbracciare svariati e molteplici campi di attivita' materiali: come tali quindi, essi costituiscono un vincolo per l'esercizio delle attribuzioni statutariamente affidate alla Provincia autonoma di Bolzano, tanto a titolo di competemza esclusiva, quanto a quello di competenza concorrente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione). - S. nn. 6/1956, 231/1984, 1107/1988; nn. 68/1961, 87/1963, 28/1964, 23/1978, 91/1982, 465/1991.
Massima n. 18197
I requisiti essenziali attinenti ai caratteri strutturali, all'autonomia interna e alla trasparenza delle organizzazioni di volontariato, che l'art. 3, della legge n. 266 del 1991, fissa quale condizione necessaria perche' le stesse possano beneficiare delle agevolazioni e delle strutture previste dalla legge medesima, concernono essenzialmente rapporti di diritto privato, i quali - come ribadito dalla Corte - esigono che in relazione ad essi sia assicurata dalla legge statale una sostanziale uniformita' di disciplina e di trattamento su tutto il territorio nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29; 9, n. 10 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.). - S. n. 35/1992.
Massima n. 18199
Non lede le competenze della Provincia autonoma di Bolzano la previsione di cui all'art. 3, quinto comma, della legge n. 266, del 1991, concernente lo svolgimento delle attivita' di volontariato, in quanto la norma si limita a riconoscere che il raggio di azione delle attivita' stesse puo' concernere anche il settore pubblico o quello "convenzionato" e a ribadire il principio costituzionale (art. 97 Cost.) che le modalita' e le forme del rapporto tra tale attivita' e l'azione amministrativa dovranno essere regolate dalla "legge", intendendo riferirsi a quest'ultima nella sua complessiva varieta' di tipi (legge statale, regionale o provinciale) in dipendenza del settore pubblico interessato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, quinto comma, legge 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione agli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29; 9, n. 10, e 16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione).
Massima n. 18200
Costituisce un'indicazione di massima - peraltro conforme ai comuni rapporti tra enti pubblici e organizzazioni private - la quale svolge un principio generale diretto a garantire il rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost., la disposizione che riconosce, a favore di tutti gli enti pubblici, la facolta' di stipulare le convenzioni con le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti prescritti dalla stessa l. n. 266 del 1991. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9 n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione).
Massima n. 18204
La disciplina delle assicurazioni sociali e' riservata allo Stato. Non lede quindi le competenze della Provincia autonoma di Bolzano la previsione dell'obbligo di assicurazione a favore degli aderenti alle organizzazioni di volontariato, ai fini delle convenzioni con gli enti pubblici, e dell'imputazione del relativo onere a carico dell'ente stipulante. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9 n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione). - S. n. 314/1990.
Massima n. 18205
Non limita in alcun modo la discrezionalita' del legislatore regionale o provinciale la fissazione, da parte dell'art. 10 della l. n. 266 del 1991, degli oggetti che le leggi delle regioni o delle province dovranno disciplinare, trattandosi di disposizioni non di dettaglio, ma contenenti norme strettamente strumentali al principio generale, espresso dall'art. stesso, in ordine ai doveri di salvaguardia dell'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e di promuovimento del suo sviluppo. In particolare, non sussistono elementi che possano indurre a ritenere che detto articolo trasformi in obbligo sia la facolta' di stipulare convenzioni - lett. a) e c) - sia la partecipazione consultiva delle organizzazioni nella programmazione degli interventi - lett. b) - mentre, per quanto concerne le forme di finanziamento e gli interventi di sostegno alle organizzazioni - lett. e) - nonche' la partecipazione dei volontari ai corsi professionali - lett. f) - il medesimo delinea solo aspetti indefettibili e necessari di una qualsivoglia disciplina pubblica del volontariato. (Non fondatezza della questione di legittimita' dell'art. 10, secondo comma, lett. a), b), c), e) f), l. 11 agosto 1991, n. 226, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9 n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione).
Massima n. 18250
I compiti concernenti la sperimentazione delle tecniche di intervento e l'innovazione delle metodologie e delle tecnologie relative al volontariato, assegnati tra gli altri, all'Osservatorio per il volontariato dall'art. 12, primo comma, della l. n. 266 del 1991 - lett. d): approvazione di progetti sperimentali elaborati dalle organizzazioni per fronteggiare le emergenze e favorire l'applicazione di metodologie d'intervento particolarmente avanzate; lett. e): fornire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori nei quali operano le dette organizzazioni - rientrano tra gli oggetti riservati alla competenza dello Stato (v., ad esempio, gli artt. 71 e 102, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; l'art. 6 l. 23 dicembre 1978, n. 833; nonche' l'art. 30 l. 18 maggio 1989, n. 183). Il carattere avanzato dei detti compiti colora infatti di un indubbio interesse nazionale le relative competenze, il cui esercizio ricade immediatamente a beneficio delle attivita' che ne sono oggetto, considerate nel loro complesso e, quindi, spazialmente, sull'intero piano nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, lett. d) ed e) l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione).
Massima n. 18272
Anche le attivita' affidate all'Osservatorio nazionale per il volontariato all'art. 12 della l.n. 266 del 1991, in ordine al compito di fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato (lett. c) e di sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento per la prestazione di servizi (lett. g) rientrano indubbiamente nella competenza dello Stato (v. massima I) dovendo le disposizioni in questione interpretarsi in correlazione con gli artt. 1 e 16 della legge stessa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, lett. c) e g) sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione).
Massima n. 18275
Spetta alla competenza dello Stato la materia concernente l'ordinamento degli istituti di credito. Attiene a tale materia - e non alla assistenza e beneficienza pubblica, come presuppongono le ricorrenti - la norma che prevede presso le regioni, la costituzione di fondi speciali finalizzati alla istituzione di centri di servizio per le organizzazioni di volontariato, mediante l'accantonamento, da parte degli istituti di credito e delle casse di risparmio, di quote dei proventi destinate a fini non istituzionali, e che demanda al Ministro del tesoro la fissazione delle relative modalita' di attuazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli art. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione).
Massima n. 18276
L'assegnazione alle regioni e alle province autonome dei compiti inerenti alla disciplina e alla tenuta dei registri generali delle organizazioni di volontariato comporta per le regioni e province stesse un onere eventuale e comunque non quantificabile in via preventiva, del quale - secondo il principio ribadito dalla Corte - non puo' essere chiesta al legislatore una copertura contestuale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, secondo comma, lett. c), d), e) e g), e 6, l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevate per violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia dal titolo VI dello Statuto speciale e dell'art. 81, Cost., come attuato dall'art. 27, l. 5 agosto 1978, n. 468 e dall'art. 3, sesto comma, l. 14 giugno 1990, n. 158). - S. nn. 478/1987, 320/1989, 294/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 3, 6, 7, 10, 12, primo comma, lett. d), e) e g), e 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, della Provincia autonoma di Bolzano, per violazione agli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9 n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, lett. a), b), e) ed f), 12, primo comma, e 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, lett. c), d), e) e g), e 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia dal titolo VI dello Statuto speciale e dell'art. 81 della Costituzione, come attuato dall'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dall'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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