Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1992

Corte cost., sent. 18 febbraio 1992, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1992
Data di deposito
18 febbraio 1992
Data di decisione
3 febbraio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:49

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 18076

Non puo' piu' porsi a carico dei detenuti una riduzione della mercede corrisposta per il loro lavoro, qual'e' quella prevista, nella misura di tre decimi, dall'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, (abrogato dall'art. 29 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, ma applicabile nella fattispecie trattandosi di remunerazione di lavoro svolto da un detenuto all'interno di uno stabilimento carcerario dal 1984 al 1986) dopo che, in seguito alla soppressione, nel 1978, della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti, il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979 ha previsto, dal 31 marzo 1979, il versamento delle ritenute in questione - in precedenza corrisposte interamente alla Cassa - attraverso il Ministero del tesoro, a enti portatori di interessi plurimi (Comuni, Province, Regioni) per essere utilizzate non per il soddisfacimento dei bisogni delle vittime di azioni delittuose ma per generiche finalita' di beneficenza pubblica. Si tratta infatti di un onere che, non avendo piu' fondamento, per la mutata destinazione, nel dovere di solidarieta' dei detenuti verso le vittime dei delitti, deve gravare sull'intera collettivita' e non solo sui detenuti che lavorano. Pertanto, per l'irrazionale ingiustificata discriminazione che ne consegue, in violazione dell'art. 3 Cost., tra i detti detenuti e gli altri cittadini - assorbita l'altra censura, riguardante l'art. 53 Cost. - l'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, va dichiarato illegittimo, in parte qua.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali (province e comuni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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