Corte costituzionale
Sentenza n. 49/1992
Corte cost., sent. 18 febbraio 1992, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/1992
- Data di deposito
- 18 febbraio 1992
- Data di decisione
- 3 febbraio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 18076
Non puo' piu' porsi a carico dei detenuti una riduzione della mercede corrisposta per il loro lavoro, qual'e' quella prevista, nella misura di tre decimi, dall'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, (abrogato dall'art. 29 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, ma applicabile nella fattispecie trattandosi di remunerazione di lavoro svolto da un detenuto all'interno di uno stabilimento carcerario dal 1984 al 1986) dopo che, in seguito alla soppressione, nel 1978, della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti, il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979 ha previsto, dal 31 marzo 1979, il versamento delle ritenute in questione - in precedenza corrisposte interamente alla Cassa - attraverso il Ministero del tesoro, a enti portatori di interessi plurimi (Comuni, Province, Regioni) per essere utilizzate non per il soddisfacimento dei bisogni delle vittime di azioni delittuose ma per generiche finalita' di beneficenza pubblica. Si tratta infatti di un onere che, non avendo piu' fondamento, per la mutata destinazione, nel dovere di solidarieta' dei detenuti verso le vittime dei delitti, deve gravare sull'intera collettivita' e non solo sui detenuti che lavorano. Pertanto, per l'irrazionale ingiustificata discriminazione che ne consegue, in violazione dell'art. 3 Cost., tra i detti detenuti e gli altri cittadini - assorbita l'altra censura, riguardante l'art. 53 Cost. - l'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, va dichiarato illegittimo, in parte qua.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali (province e comuni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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