Corte costituzionale
Sentenza n. 487/1992
Corte cost., sent. 29 dicembre 1992, n. 487
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 487/1992
- Data di deposito
- 29 dicembre 1992
- Data di decisione
- 16 dicembre 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:487
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 389 del 7 dicembre 1989
- legge n. 48 del 29 febbraio 1988
- legge n. 18 del 27 febbraio 1984
- art. 2, comma 4, decreto-legge n. 747 del 29 dicembre 1983
- art. 6, comma 30, decreto-legge n. 536 del 30 dicembre 1987
- art. 7, comma 5, decreto-legge n. 338 del 9 ottobre 1989
Parametri
Massime
Massima n. 19067
E' dall'art. 4, quarto comma, l. n. 127 del 1980, il quale garantisce alle ostetriche iscritte all'E.N.P.A.O. lo stesso trattamento minimo pensionistico assicurato ai lavoratori autonomi delle gestioni I.N.P.S., ma solo a partire dalla data di scioglimento dell'ente - fissata al 27 aprile 1983 e quindi, in forza di decreti-legge via via succedutisi (da ultimo d.l. n. 338 del 1989, conv. in l. n. 389 del 1989) al 1^ luglio 1990 - che e' derivato il lamentato ostacolo dell'attuazione del previsto adeguamento pensionistico fino a quest'ultima data. Pertanto, la censura di incostituzionalita', per non essersi provveduto a sganciare l'adeguamento di cui trattasi dalla condizione dello scioglimento dell'ente, non puo' essere avanzata - come nel caso e' avvenuto - nei confronti delle su indicate norme di proroga disgiuntamente dall'impugnativa del predetto art. 4, l. n. 127 del 1980. Senza tale impugnativa, infatti, manca, nella specie, la norma sulla quale dovrebbe eventualmente innestarsi il richiesto provvedimento additivo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - degli art. 2, comma quarto, d.l. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in l. 27 febbraio 1984, n. 18, 6, comma trenta, d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in l. 29 febbraio 1988, n. 48; 7, comma quinto, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989, n. 389, in parte 'qua'.)
Massima n. 19068
L'art. 38 Cost., lascia al legislatore liberta' di scelte circa l'adozione di un meccanismo di legge autoapplicativa o meno per assicurare ai lavoratori la garanzia previdenziale. - cfr. sentt. nn. 337/1992, 497/1988.
Massima n. 19069
Un meccanismo di perequazione delle pensioni erogate dall'E.N.P.A.O. agli aumenti del costo della vita, conforme all'art. 38 Cost. (ved. massima B) e suscettibile di operare anche in periodi di proroga del regime transitorio della l. n. 127 del 1980, era gia' previsto dall'art. 5 di detta legge, che rimetteva tale perequazione annuale al potere discrezionale del Ministro del lavoro, la cui inerzia al riguardo legittimava gli interessati a richiedere l'emissione del relativo decreto e a impugnare l'eventuale silenzio-rifiuto davanti al giudice amministrativo. Non rileva percio' che nelle impugnate norme (art. 2, comma quarto. d.l. n. 747 del 1983, conv. in l. n. 536 del 1987, e successive) che hanno prorogato la data di scioglimento dell'E.N.P.A.O. non sia contemplato un meccanismo di adeguamento delle pensioni di cui trattasi al costo della vita. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 2, comma quarto, d.l. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in l. 27 febbraio 1984, n. 18; 6, comma trenta, d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito in l. 29 febbraio 1988, n. 48; 7, comma quinto, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989, n. 389, in parte 'qua').
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 4, del d.l. 29 dicembre 1983, n. 747 (Disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983), convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18; 6, comma 30, del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, e 7, comma 5, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamenti dei patronati), convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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