Corte costituzionale
Sentenza n. 477/1992
Corte cost., sent. 22 dicembre 1992, n. 477
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 477/1992
- Data di deposito
- 22 dicembre 1992
- Data di decisione
- 14 dicembre 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:477
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19050
Nel disciplinare tassativamente i casi di incompatibilita' con l'ufficio di testimone il legislatore ha considerato che l'interesse di un soggetto in ordine all'oggetto del processo non deve essere di per se' motivo di esclusione della sua testimonianza, ma puo' solo costituire uno dei tanti elementi di giudizio di cui il giudice si deve avvalere nell'apprezzare l'attendibilita' della prova (cfr. relazione al progetto preliminare). - v., in proposito, sull'ammissibilita' della testimonianza della parte civile, l'ord. n. 115/1992.
Massima n. 19052
La previsione (ex art. 197, lett. c) cod.proc.pen.) della incompatibilita' dell'ufficio di testimone per il soggetto convenuto come responsabile civile nel processo penale o in esso volontariamente intervenuto, e non anche per quello che - come nel caso - potrebbe essere ritenuto tale in un eventuale giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento del danno, non da' luogo ad una disparita' di trattamento lesiva dell'art. 3 Cost.. Benche' entrambi passibili - come sottolineato dal giudice 'a quo' - di responsabilita' patrimoniale in conseguenza dei fatti oggetto del giudizio penale, i due soggetti si trovano infatti in posizioni processuali diverse e non comparabili, giacche' solo per il primo esiste lo stretto collegamento con la sorte dell'imputato su cui l'incompatibilita' si fonda, e solo nei suoi confronti, a norma dell'art. 651 cod.proc.pen., la sentenza irrevocabile di condanna fa stato. Fermo restando naturalmente che la testimonianza del secondo, se assunta, dovra' essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento e spirito critico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 197, lett. c), cod.proc.pen., in parte 'qua'.) - ved. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, lett. c), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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