Corte costituzionale

Sentenza n. 477/1992

Corte cost., sent. 22 dicembre 1992, n. 477

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
477/1992
Data di deposito
22 dicembre 1992
Data di decisione
14 dicembre 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:477

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19050

Nel disciplinare tassativamente i casi di incompatibilita' con l'ufficio di testimone il legislatore ha considerato che l'interesse di un soggetto in ordine all'oggetto del processo non deve essere di per se' motivo di esclusione della sua testimonianza, ma puo' solo costituire uno dei tanti elementi di giudizio di cui il giudice si deve avvalere nell'apprezzare l'attendibilita' della prova (cfr. relazione al progetto preliminare). - v., in proposito, sull'ammissibilita' della testimonianza della parte civile, l'ord. n. 115/1992.

Massima n. 19052

La previsione (ex art. 197, lett. c) cod.proc.pen.) della incompatibilita' dell'ufficio di testimone per il soggetto convenuto come responsabile civile nel processo penale o in esso volontariamente intervenuto, e non anche per quello che - come nel caso - potrebbe essere ritenuto tale in un eventuale giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento del danno, non da' luogo ad una disparita' di trattamento lesiva dell'art. 3 Cost.. Benche' entrambi passibili - come sottolineato dal giudice 'a quo' - di responsabilita' patrimoniale in conseguenza dei fatti oggetto del giudizio penale, i due soggetti si trovano infatti in posizioni processuali diverse e non comparabili, giacche' solo per il primo esiste lo stretto collegamento con la sorte dell'imputato su cui l'incompatibilita' si fonda, e solo nei suoi confronti, a norma dell'art. 651 cod.proc.pen., la sentenza irrevocabile di condanna fa stato. Fermo restando naturalmente che la testimonianza del secondo, se assunta, dovra' essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento e spirito critico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 197, lett. c), cod.proc.pen., in parte 'qua'.) - ved. massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, lett. c), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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