Corte costituzionale
Sentenza n. 473/1992
Corte cost., sent. 24 novembre 1992, n. 473
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 473/1992
- Data di deposito
- 24 novembre 1992
- Data di decisione
- 10 novembre 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:473
Norme oggetto del giudizio
- deliberaz. commissione controllo reg. Toscana n. 1001 del 29 gennaio 1992
- deliberaz. commissione controllo reg. Toscana n. 935 del 29 gennaio 1992
- deliberaz. commissione controllo reg. Toscana n. 999 del 29 gennaio 1992
- deliberaz. commissione controllo reg. Toscana n. 1000 del 29 gennaio 1992
- deliberaz. commissione controllo reg. Toscana n. 1086 del 6 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 18944
Il diritto di difesa in giudizio della Regione si atteggia a componente essenziale delle sue attribuzioni giacche' l'area di autonomia regionale non puo' non implicare anche una parallela autonomia nelle determinazioni che la Regione deve adottare (e tra cui primario rilievo ha la scelta del difensore) quando agisca in giudizio o sia chiamata in giudizio. E poiche' rientra nelle competenze regionali l'organizzazione degli uffici, la determinazione di ricorrere al libero foro, implicando la scelta della Regione di non utilizzare, per la rappresentanza in giudizio, il suo servizio del contenzioso (o, piu' in generale, il suo dipartimento affari giuridici e legali) e' quindi, indirettamente, anche una scelta organizzativa, di sua esclusiva spettanza.
Massima n. 18945
Perche' sia identificabile una turbativa rilevante al fine di far insorgere l'esigenza (di rilievo costituzionale) di accertamento della legittimita' dell'esercizio di un'attribuzione (nella specie, dello Stato), e quindi ammissibile il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione che per la ritenuta esistenza di tale turbativa sia stato sollevato innanzi alla Corte costituzionale, occorre che il potere esercitato - ancorche' non sia in se' oggetto di rivendica - determini in concreto un'illegittima compressione di un'attribuzione (nella specie, della Regione) ed (un'altrettanto illegittima) espansione di altra attribuzione (nella specie, dello Stato). E' il riequilibrio di queste attribuzioni, alterato dall'illegittimo esercizio del potere estrinsecatosi nell'atto investito dall'impugnativa, che lo strumento del conflitto mira a ripristinare per assicurare l'armonico svolgersi dell'attivita' amministrativa dello Stato e delle Regioni.
Massima n. 18947
E' da escludersi che la Commissione di controllo sulla regione Toscana, nel dettare con le decisioni nn. 935, 999, 1000 e 1001 del 29 gennaio 1992, "Criteri generali di affidamento della difesa della Regione" sulla base di una interpretazione della normativa regionale, abbia adottato un surrettizio atto di indirizzo (ovvero un altrettanto inammissibile controllo di merito) per essere palesemente erronea (e quindi di fatto meramente apparente) l'interpretazione assunta. Infatti, l'avere la Commissione ritenuto, in tali decisioni, che il ricorso a legali esterni non sia configurabile come scelta di puro merito rimessa all'autonoma determinazione della Regione, ma debba costituire evento eccezionale che impone alla Regione stessa un obbligo di motivazione circa le ragioni che l'abbiano indotta a non avvalersi dei propri uffici interni, non appare pretestuoso ne' fittizio, alla luce di una lettura coordinata delle l. reg. nn. 23 del 1984 e 51 del 1989 (art. 134) concernenti la valorizzazione dei propri dipendenti "professionisti legali", con l'art. 2 della l. reg. n. 21 del 1972, che consente gli incarichi esterni, nonche' in considerazione dell'art. 10, l. n. 103 del 1979, in base al quale la possibilita' di avvalimento in via generale dell'Avvocatura dello Stato in luogo di una propria avvocatura regionale, limita il ricorso ad avvocati del libero foro a "particolari casi" e pone l'obbligo di motivazione in ordine alla relativa decisione.
Massima n. 18948
E' da escludersi che la Commissione di controllo sulla regione Toscana nell'annullare, con decisione 1086 del 6 febbraio 1992, l'atto con il quale la Regione aveva affidato la propria difesa in giudizio ad un avvocato del libero foro, abbia adottato un inammissibile atto di indirizzo nei confronti di quest'ultima: infatti, l'uso, in tale decisione,del termine "criteri generali" e' da riferirsi al criterio interpretativo gia' enunciato nei precedenti atti di controllo, desumibile dalla normativa regionale e non costituisce l'imposizione di un criterio generale autonomo da parte della Commissione stessa, ma soltanto la ricognizione di un criterio legale (posto - secondo l'interpretazione della Commissione di controllo - dallo stesso legislatore regionale) che rileva, ne' potrebbe non rilevare, al fine della valutazione della legittimita' dell'atto, sottoposto a controllo.
Massima n. 18949
Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale riguardo alle condizioni di ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra Regione e Stato e, in particolare, alla distinzione fra atto invasivo, impugnabile innanzi alla Corte e atto meramente illegittimo, sindacabile dal giudice amministrativo con i mezzi ordinari di tutela giurisdizionale, va dichiarato inammissibile il conflitto proposto dalla regione Toscana nei confronti delle decisioni della Commissione di controllo nn. 935, 999, 1000, 1001 del 29 gennaio 1992, con le quali, pur riconoscendo la legittimita' dei singoli atti sottoposti a controllo, sono stati dettati "criteri generali" in materia di affidamento della difesa della Regione", e della decisione n. 1086 del 6 febbraio 1992, con la quale, sul presupposto della violazione di tali criteri, e' stata annullata la delibera della Giunta concernente l'affidamento della difesa in giudizio della Regione ad un avvocato esterno. Non essendo contestato che le suddette delibere dovessero essere sottoposte all'esame della Commissione di controllo - sicche' si e' fuori dell'ipotesi della 'vindicatio potestatis' - deve escludersi infatti (v. massime A e B) che gli atti impugnati abbiano costituito turbativa del diritto alla tutela giurisdizionale quale componente essenziale delle attribuzioni regionali, nonche' del potere della Regione di organizzare i propri uffici: atteso che le decisioni della Commissione di controllo hanno per oggetto esclusivamente i (supposti) limiti che la normativa regionale (artt. 62 dello Statuto della Regione, l. reg. nn. 67 del 1982, 23 del 1984, 21 del 1972) pone all'attivita' della Giunta di scelta del difensore (eccezionalita' del ricorso a legali esterni, obbligo di motivazione circa le ragioni di tale ricorso), e si basano su una interpretazione di tale normativa sicuramente contestabile, ma non cosi' erroneamente estensiva (v. massime C e D) al punto da qualificarle come "atti di indirizzo" esorbitanti dalla sfera delle competenze statali. - S. nn. 191/1976, 152/1986, 731/1988, 747/1988, 1112/1988, 104/1989 e 245/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato, in relazione alle decisioni della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale nn. 935, 999, 1000, 1001 del 29 gennaio 1992 e n. 1086 del 6 febbraio 1992, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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