Corte costituzionale

Sentenza n. 471/1992

Corte cost., sent. 24 novembre 1992, n. 471

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
471/1992
Data di deposito
24 novembre 1992
Data di decisione
10 novembre 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:471

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19026

Nel delineare i principi della disciplina legislativa della giurisdizione con riferimento ai diritti delle parti, la Costituzione, all'art. 24, riconosce i diritti della difesa come valori primari, che, in quanto tali, godono dell'immediata garanzia costituzionale quali diritti inviolabili ai sensi dell'art. 2 della medesima Carta fondamentale. Tuttavia, i diritti della difesa, nei quali va ricompreso anche il cosidetto diritto al giudizio, si traducono in specifiche e concrete situazioni giuridiche soggettive soltanto a seguito della loro articolazione in diritti e pretese attinenti al processo o, piu' precisamente, soltanto in conseguenza della disciplina legislativa delle attivita' e dei procedimenti connessi con l'esercizio della giurisdizione. Pertanto, come la Corte ha costantemente sottolineato, l'effettiva garanzia dei diritti della difesa riposa sull'esercizio, non irragionevole, dell'ampia potesta' discrezionale che il legislatore possiede in relazione all'opera di conformazione del processo. - S. nn. 98/1965, 89/1972, 49/1979, 125/1979, 18/1982, 220/1986, 100/1987, 123/1987, 243/1989, 82/1992, 329/1992; O. nn. 37/1988, 38/1988, 517/1990.

Massima n. 19027

Come la Corte ha costantemente affermato, in riferimento allo svolgimento della discrezionalita' politica spettantegli in ordine alla conformazione del processo (ved. massima A), il legislatore, ove riconosca la sussistenza in concreto di uno specifico interesse pubblico che ne giustifichi l'adozione, puo' legittimamente imporre all'esercizio di facolta' e di poteri processuali limitazioni temporali immutabili e irreversibili, per il fatto che i termini perentori, cui sono connaturali i caratteri dell'improrogabilita' e dell'insanabilita', tendono a garantire, oltre alla fondamentale esigenza di giustizia relativa alla celerita' o alla speditezza dei processi, un'effettiva parita' dei diritti delle parti in causa mediante il contemperamento dell'esercizio dei rispettivi diritti di difesa. - S. n. 106/1973 e O. n. 900/1988, nonche' S. nn. 138/1975 e 63/1977.

Massima n. 19028

Domandare il superamento della perentorieta' del termine previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., per il deposito presso la Corte di cassazione della procura speciale conferita con atto separato, equivale alla richiesta di una pronuncia di tipo additivo comportante la possibilita' di applicare sanatorie al mancato o tardivo deposito, segnatamente le sanatorie previste dall'art. 372 cod.proc.civ. (possibilita', su iniziativa di parte, di deposito della procura, subordinato alla notifica all'altra parte, in qualsiasi momento del processo perche' anteriore all'inizio della discussione) o dall'art. 182 stesso cod. (deposito dello stesso atto, su invito del giudice, anche a discussione iniziata e persino dopo il termine dell'udienza). Tale pronuncia presuppone, pero', l'introduzione nel processo di cassazione di innovazioni che, per la loro ampiezza e molteplicita' di soluzioni, possono essere adottate solo dal legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale coinvolgente anche scelte di carattere politico in ordine alla conformazione del processo (v. massima A). Inoltre la richiesta modifica, non costituzionalmente obbligata, comporterebbe anche un mutamento dell'attuale ruolo del giudice di legittimita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 369, secondo comma, n. 3, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Massima n. 19029

Le asserite diverse applicazioni delle previsioni a pena di improcedibilita' contenute nell'art. 369 cod.proc.civ., riguardo alle quali il giudice 'a quo', nel contestare la legittimita' costituzionale del secondo comma, n. 3, stesso articolo, relativo al deposito della procura speciale, rileva che, fra le altre, questa sola disposizione, secondo una sua ricostruzione della giurisprudenza di legittimita' in materia, riceverebbe, a causa della sua natura giuridica (unilateralita', unicita' e necessarieta'), una interpretazione rigorosa, non suscitano problemi di legittimita' costituzionale. Infatti, a parte i dubbi che possono nutrirsi su detta ricostruzione, si tratta di problemi di interpretazione delle norme di legge ordinaria la cui risoluzione spetta alla Corte di cassazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 369, secondo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nella parte in cui, prevedendo a pena d'improcedibilità il deposito della procura speciale, preclude la possibilità di sanatorie tanto ad opera della parte autonomamente quanto con l'intervento collaborativo del giudice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, Sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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