Corte costituzionale
Sentenza n. 470/1992
Corte cost., sent. 24 novembre 1992, n. 470
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 470/1992
- Data di deposito
- 24 novembre 1992
- Data di decisione
- 10 novembre 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:470
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Veneto del 5 marzo 1992
Parametri
- art. 71, Costituzione
- art. 121, comma 2, Costituzione
- art. 47, comma 1, statuto regione Veneto
- art. 138, Costituzione
Massime
Massima n. 18891
L'art. 121, comma secondo, Cost., nel conferire ai Consigli regionali il potere di fare proposte di legge alle Camere, non pone alcun limite riferito alla forza - ordinaria o costituzionale - dell'atto normativo che la Regione intenda proporre, ne' tale limite puo' desumersi indirettamente dalla disciplina generale dell'art. 71 Cost., in tema di soggetti legittimati all'esercizio dell'iniziativa delle leggi statali; pertanto, i consigli regionali possono prtesentare alle Camere anche proposte di legge di revisione costituzionale. - S. n. 256/1986.
Massima n. 18892
L'art. 47, comma primo, dello Statuto della Regione Veneto - secondo cui il Consiglio regionale puo' indire "referendum consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati" - non va interpretato in senso restrittivo. La possibilita' di 'referendum' consultivi regionali - cosi' come disciplinata dalla norma statutaria - si riferisce infatti non solo agli atti amministrativi, ma anche a quelli legislativi della Regione, e riguarda tutte le questioni di interesse della comunita' regionale, anche se tale interesse superi gli stretti limiti delle competenze e del territorio della regione e venga ad intrecciarsi con la dimensione nazionale, dovendo percio' ammettersi l'esistenza di un interesse qualificato regionale rispetto ad eventuali riforme di disposizioni costituzionali concernenti l'ordinamento complessivo delle Regioni. Ne' un limite di ordine territoriale puo' desumersi dal carattere di "determinatezza" riferito ai provvedimenti suscettibili di 'referendum', giacche' tale carattere esprime piu' che altro l'esigenza che il quesito referendario sia tale da investire oggetti definiti e agevolmente identificabili dall'elettore. - S. n. 829/1988.
Massima n. 18893
La previsione di un 'referendum' consultivo regionale in merito alla presentazione, da parte della Regione Veneto, di una proposta di legge statale per la modifica delle disposizioni costituzionali concernenti l'ordinamento delle regioni, viola gli artt. 121, comma secondo, e 138 Cost., sia in quanto un tale 'referendum', seppur non vincolante, potrebbe condizionare le scelte discrezionali degli organi centrali aventi competenza esclusiva nelle successive fasi del procedimento di formazione delle leggi statali, con il rischio di influire negativamente sull'ordine costituzionale e politico dello Stato; sia in quanto la "tipicita'" di tale procedimento non consente di introdurre, nella fase dell'iniziativa regionale, elementi aggiuntivi non previsti dal testo costituzionale e suscettibili di "aggravare" il procedimento stesso, tanto piu' quando, come nel caso di specie, si tratti di una proposta destinata ad attivare un procedimento di revisione costituzionale, per il quale la consultazione popolare e' gia' prevista in forma di 'referendum' confermativo, cui puo' essere chiamato solo il corpo elettorale nella sua unita'. E' percio' costituzionalmente illegittima la delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale del Veneto in data 5 marzo 1992, recante la previsione del suddetto 'referendum' consultivo. - S. n. 256/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale del Veneto in data 5 marzo 1992, recante "Referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge statale per la modifica di disposizioni concernenti l'ordinamento delle Regioni".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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