Corte costituzionale

Sentenza n. 466/1992

Corte cost., sent. 19 novembre 1992, n. 466

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
466/1992
Data di deposito
19 novembre 1992
Data di decisione
5 novembre 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:466

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, comma 6, legge della Regione Lazio n. 41 del 5 maggio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 19084

Nel sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma sesto, della legge della Regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41, nella parte in cui non prevede che ai dirigenti di prima qualifica dell'Istituto autonomo case popolari di Roma (e soggetti equiparati) sia applicato l'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, che istituisce "posizioni di studio, ricerca, ispettive e di controllo", asserendo che ne discenderebbe una ingiusta discriminazione dei suddetti dirigenti rispetto ai dirigenti regionali di pari qualifica, il giudice rimettente omette di rilevare che in base allo stesso art. 38, comma terzo, della legge regionale n. 41 del 1990, spetta all'Istituto autonomo case popolari il potere di individuare, con le modalita' previste nel suo ordinamento interno, parametri e criteri di varie indennita' da corrispondere ai suoi dirigenti, entro il limite dei coefficienti stabiliti per i dirigenti regionali di pari qualifica. Ne' d'altra parte la irrilevanza della proposta questione - che ne consegue - potrebbe essere contestata traendo argomento dagli eventuali riflessi negativi, sul regime delle indennita', della lamentata inapplicabilita' ai suddetti dirigenti dell'art. 4 della legge n. 36 del 1985, dato che una recente legge regionale (n. 41 del 1991, tabella B) ha previsto, proprio per l'Istituto autonomo di Roma, quattordici posizioni di studio. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma sesto, della legge della Regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 6, della legge della Regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41 ("Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli Istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio, III sezione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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