Corte costituzionale
Sentenza n. 466/1992
Corte cost., sent. 19 novembre 1992, n. 466
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 466/1992
- Data di deposito
- 19 novembre 1992
- Data di decisione
- 5 novembre 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:466
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 6, legge della Regione Lazio n. 41 del 5 maggio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 19084
Nel sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma sesto, della legge della Regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41, nella parte in cui non prevede che ai dirigenti di prima qualifica dell'Istituto autonomo case popolari di Roma (e soggetti equiparati) sia applicato l'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, che istituisce "posizioni di studio, ricerca, ispettive e di controllo", asserendo che ne discenderebbe una ingiusta discriminazione dei suddetti dirigenti rispetto ai dirigenti regionali di pari qualifica, il giudice rimettente omette di rilevare che in base allo stesso art. 38, comma terzo, della legge regionale n. 41 del 1990, spetta all'Istituto autonomo case popolari il potere di individuare, con le modalita' previste nel suo ordinamento interno, parametri e criteri di varie indennita' da corrispondere ai suoi dirigenti, entro il limite dei coefficienti stabiliti per i dirigenti regionali di pari qualifica. Ne' d'altra parte la irrilevanza della proposta questione - che ne consegue - potrebbe essere contestata traendo argomento dagli eventuali riflessi negativi, sul regime delle indennita', della lamentata inapplicabilita' ai suddetti dirigenti dell'art. 4 della legge n. 36 del 1985, dato che una recente legge regionale (n. 41 del 1991, tabella B) ha previsto, proprio per l'Istituto autonomo di Roma, quattordici posizioni di studio. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma sesto, della legge della Regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 6, della legge della Regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41 ("Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli Istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio, III sezione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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