Corte costituzionale

Sentenza n. 465/1992

Corte cost., sent. 19 novembre 1992, n. 465

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
465/1992
Data di deposito
19 novembre 1992
Data di decisione
5 novembre 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:465

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18967

La regola stabilita, riguardo al contratto di vendita con trasporto, dall'art. 1510, secondo comma, cod. civ., del trasferimento del rischio, in mancanza di uso contrario o di diversa pattuizione tra le parti, dal venditore al compratore con la consegna della merce al vettore, risulta coerente con la piu' generale disposizione (artt. 1510, primo comma, e 1182, secondo comma, cod. civ.), secondo la quale la consegna della cosa deve avvenire nel luogo ove questa si trovava al momento della vendita ovvero presso il domicilio del venditore, e risponde altresi' a un principio delle Convenzioni in materia di vendita internazionale ratificate con le leggi 21 giugno 1971, n. 816, e 11 dicembre 1985, n. 765. E' percio' ragionevole che il trasporto della merce si consideri effettuato nell'interesse, e quindi a rischio, del compratore, il quale puo' anche indicare a quale vettore o spedizioniere la merce debba essere rimessa. Ne', d'altra parte, puo' essere utilmente invocato, quale elemento di comparazione, il principio della responsabilita' del debitore che nell'adempimento si avvale dell'opera di terzi (art. 1228 cod. civ.). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ.).

Massima n. 18968

L'art. 1510, secondo comma, cod. civ., prevedente il trasferimento del rischio dal venditore al compratore con la consegna della merce al vettore, non e' in contrasto con il principio della "utilita' sociale" della iniziativa economico-privata, trattandosi di disposizione rientrante nella sfera di discrezionale apprezzamento del legislatore, che ha dettato una regola destinata a valere in mancanza di diversa previsione delle parti, o di uso contrario, senza che ne risultino lesi interessi generali, peraltro non puntualmente prospettati dal giudice rimettente. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 41 Cost. della questione di legittimita' costituzionale all'art. 1510, secondo comma, cod. civ.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1510, secondo comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza emessa l'11 marzo 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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