Corte costituzionale
Sentenza n. 465/1992
Corte cost., sent. 19 novembre 1992, n. 465
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 465/1992
- Data di deposito
- 19 novembre 1992
- Data di decisione
- 5 novembre 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:465
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18967
La regola stabilita, riguardo al contratto di vendita con trasporto, dall'art. 1510, secondo comma, cod. civ., del trasferimento del rischio, in mancanza di uso contrario o di diversa pattuizione tra le parti, dal venditore al compratore con la consegna della merce al vettore, risulta coerente con la piu' generale disposizione (artt. 1510, primo comma, e 1182, secondo comma, cod. civ.), secondo la quale la consegna della cosa deve avvenire nel luogo ove questa si trovava al momento della vendita ovvero presso il domicilio del venditore, e risponde altresi' a un principio delle Convenzioni in materia di vendita internazionale ratificate con le leggi 21 giugno 1971, n. 816, e 11 dicembre 1985, n. 765. E' percio' ragionevole che il trasporto della merce si consideri effettuato nell'interesse, e quindi a rischio, del compratore, il quale puo' anche indicare a quale vettore o spedizioniere la merce debba essere rimessa. Ne', d'altra parte, puo' essere utilmente invocato, quale elemento di comparazione, il principio della responsabilita' del debitore che nell'adempimento si avvale dell'opera di terzi (art. 1228 cod. civ.). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ.).
Massima n. 18968
L'art. 1510, secondo comma, cod. civ., prevedente il trasferimento del rischio dal venditore al compratore con la consegna della merce al vettore, non e' in contrasto con il principio della "utilita' sociale" della iniziativa economico-privata, trattandosi di disposizione rientrante nella sfera di discrezionale apprezzamento del legislatore, che ha dettato una regola destinata a valere in mancanza di diversa previsione delle parti, o di uso contrario, senza che ne risultino lesi interessi generali, peraltro non puntualmente prospettati dal giudice rimettente. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 41 Cost. della questione di legittimita' costituzionale all'art. 1510, secondo comma, cod. civ.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1510, secondo comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza emessa l'11 marzo 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze