Corte costituzionale
Sentenza n. 463/1992
Corte cost., sent. 19 novembre 1992, n. 463
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 463/1992
- Data di deposito
- 19 novembre 1992
- Data di decisione
- 5 novembre 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:463
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, n. 8, legge della Regione siciliana n. 31 del 24 giugno 1986
Parametri
Massime
Massima n. 19089
L'art. 51 della Costituzione - che, nel fare specifica e circostanziata applicazione del principio di eguaglianza alla materia della eleggibilita', pone canoni direttamente disciplinanti la materia stessa - assicura a tutti i cittadini il libero accesso alle cariche elettive, rinviando alla legge la determinazione dei necessari requisiti. Tuttavia, secondo quanto piu' volte sottolineato dalla Corte, il sistema delle cause di ineleggibilita', come individuato dal legislatore, dovra' comunque rispondere a criteri di razionalita'. - s. nn. 166/1972, 46/1969, 510/1989, 1020/1988, 43/1987, 172/1982, 129/1975, 58/1972.
Massima n. 19090
Sotto il profilo della razionalita' non si giustifica che nell'art. 9, n. 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, non sia prevista, per i dipendenti di unita' sanitarie "pluricomunali" facenti parte dell'ufficio di direzione e per i coordinatori dell'ufficio stesso, la ineleggibilita' per i consigli dei comuni che concorrono a formarle. Anche in tale ipotesi, infatti, deve valere la salvaguardia della libera espressione del voto su cui si basa la ineleggibilita' che la stessa disposizione sancisce per i dipendenti delle unita' sanitarie "monocomunali" e "subcomunali". Ne', d'altra parte, sussistono quelle situazioni peculiari che, secondo un principio piu' volte enunciato dalla Corte, sole potrebbero giustificare, per la Regione siciliana, una disciplina differenziata rispetto a quella che al riguardo ormai vale nell'ordinamento generale dello Stato a seguito della sentenza n. 43 del 1987. Pertanto l'art. 9, n. 8, della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, va dichiarato illegittimo, in parte 'qua', per violazione degli artt. 3 e 51 Cost.. - v. oltre alla sent. n. 43 del 1987, citata nel testo, le sentt. nn. 571/1989, 235/1988, 432/1987, 130/1987, 45/1977 e 108/1969.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 9, n. 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 ("Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere"), nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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