Corte costituzionale

Sentenza n. 461/1992

Corte cost., sent. 19 novembre 1992, n. 461

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
461/1992
Data di deposito
19 novembre 1992
Data di decisione
5 novembre 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:461

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 3, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 17, comma 1, lett. b), legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 5, comma 2, legge n. 175 del 5 febbraio 1992
  • art. 5, comma 1, legge n. 175 del 5 febbraio 1992
  • art. 6, comma 3, legge n. 175 del 5 febbraio 1992
  • art. 4, legge n. 175 del 5 febbraio 1992
  • art. 1, legge n. 175 del 5 febbraio 1992
  • art. 2, legge n. 175 del 5 febbraio 1992

Parametri

  • art. 17, comma 1, lettera b), legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 6, lett. s), legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 43, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 17, comma 3, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 117, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 18940

Dall'art. 17, comma primo, lett. b) e comma terzo, l. n. 400 del 1988, che circoscrive la potesta' regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di autorita' a lui sottordinate, deriva il principio - piu' volte affermato dalla Corte - secondo cui un regolamento ministeriale di esecuzione e di attuazione di una legge statale non puo' porre norme volte a limitare la sfera delle competenze delle Regioni in materie loro attribuite. - S. nn. 391/1991, 204/1991, 49/1991.

Massima n. 18941

La norma dell'art. 5, secondo comma, l. n. 175 del 1992, secondo cui le modalita' di rilascio dell'autorizzazione regionale alla pubblicita' di case di cura private, gabinetti e ambulatori specialistici, dovranno essere stabilite con decreto ministeriale, incide sulle competenze regionali, sia per quanto riguarda il potere di autorizzazione alla pubblicita' concernente le istituzioni sanitarie di carattere privato - che rientra certamente in quello di vigilanza e di autorizzazione su queste istituzioni, di cui la Regione, per il chiaro dettato dell'art. 43, l. n. 833 del 1978, e' titolare - sia per quel che attiene al potere di regolamentazione dei procedimenti amministrativi di spettanza della Regione stessa, che a sua volta costituisce un corollario della competenza in materia di ordinamento degli uffici, come espressione della sua potesta' di autorganizzazione. La norma stessa si pone altresi' in contrasto con il principio, espressamente sancito dall'art. 17, l. n. 400 del 1988, (v. massima A) che circoscrive la potesta' regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di autorita' a lui sottordinate. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma secondo, l. 5 febbraio 1992, n. 175. - S. n. 465/1991.

Massima n. 18942

Il comma primo dell'art. 5, l. n. 175 del 1992, nel disciplinare il procedimento per l'autorizzazione regionale alla pubblicita' di case di cura private, gabinetti e ambulatori specialistici, prevedendo il parere degli ordini o dei collegi professionali per acquisire le necessarie valutazioni, pone norme tecniche, dirette a questi ultimi, per l'esercizio delle competenze loro riconosciute nell'ambito dello stesso procedimento amministrativo di autorizzazione. La norma, pertanto, non tocca scelte di indirizzo politico-amministrativo della Regione e non vulnera l'ambito delle sue attribuzioni, costituzionalmente protetto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma primo, l. 5 febbraio 1992, n. 175, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - S. n. 483/1991.

Massima n. 18943

Estinzione del giudizio di costituzionalita' a seguito della rinuncia al ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Trento (in base a deliberazione della Giunta non pero' ratificata dal Consiglio provinciale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 ("Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie");

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, sollevata dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe;

Dichiara estinto il processo, relativamente al ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Trento, per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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