Corte costituzionale

Sentenza n. 453/1992

Corte cost., sent. 17 novembre 1992, n. 453

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
453/1992
Data di deposito
17 novembre 1992
Data di decisione
4 novembre 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:453

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18938

Nel procedimento pretorile il termine minimo di cinque giorni dalla data fissata per il dibattimento per la citazione della persona offesa puo' in taluni casi vanificare, di fatto, il diritto di costituirsi parte civile soprattutto quando sia in gioco la citazione del responsabile civile; tuttavia il richiamo del giudice 'a quo' al termine stabilito per l'imputato dall'art. 555, terzo comma, cod.proc.pen., non e' riferibile all'offeso del reato, non solo per l'evidente diversita' delle rispettive posizioni ma anche perche' tale prescrizione e' collegata alla facolta' per l'imputato di accedere, entro i quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione, ai riti alternativi destinati alla deflazione del dibattimento. Pertanto, in mancanza di un "tertium comparationis" ricavabile dal sistema, e quindi di una soluzione costituzionalmente obbligata, la scelta del termine congruo per la citazione della persona offesa nel giudizio pretorile non appartiene alla competenza della Corte, ma deve essere affidata alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione).

Massima n. 18939

L'art. 83, quinto comma, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede per il procedimento pretorile la determinazione di un termine per la citazione del responsabile civile non e' in regola con i principi dell'art. 24 Cost. sotto un duplice profilo: in primo luogo, perche', nel concreto, il termine fissato dal giudice potrebbe rivelarsi incongruo ai fini della costituzione di tale parte; in secondo luogo, perche', comunque, resta affidato all'apprezzamento insindacabile del giudice stabilire se "il responsabile civile sia stato posto in grado di esercitare i suoi diritti" nel giudizio. Pertanto, poiche' nel procedimento pretorile l'unico termine di comparazione e' quello previsto per l'imputato, quale unica parte che puo' esistere all'atto di emissione del decreto di citazione a giudizio, e poiche' la citazione del civilmente responsabile segue necessariamente la costituzione della parte civile, considerando il ruolo di civilmente responsabile per il fatto dell'imputato, proprio del responsabile civile, l'unico precetto cui puo' farsi riferimento, in attesa di un auspicabile intervento legislativo nel sistema dei termini per le parti private diverse dall'imputato, e' l'art. 555 cod.proc.pen.; conseguentemente l'art. 83, quinto comma, cod.proc.pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento pretorile il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice. - Riguardo alla diversa questione del termine assegnato per la citazione a giudizio, innanzi a tribunale o Corte d'assise, del responsabile civile non citato ne' intervenuto in precedenza nell'udienza preliminare: S. n. 430/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, quinto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Ancona - Sezione distaccata di Jesi con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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