Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1992

Corte cost., sent. 5 febbraio 1992, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/1992
Data di deposito
5 febbraio 1992
Data di decisione
22 gennaio 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, legge n. 649 del 25 novembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 18077

La imposta di conguaglio I.R.PE.G. (imposta sul reddito delle persone giuridiche) sugli utili distribuiti ai soci, prevista dall'art. 2, comma secondo, della legge 25 novembre 1983, n. 649, grava sulla societa' e non sul singolo socio, talche' essa e' legittimata al giudizio avente per oggetto il relativo preteso rimborso e, conseguentemente, a contestare le modalita' di determinazione dell'ammontare dell'imposta.

Massima n. 18078

La disciplina dell'imposta di conguaglio I.R.PE.G. (imposta sul reddito delle persone giuridiche) sugli utili distribuiti ai soci, prevista a carico della societa' dall'art. 2, comma secondo, della legge 25 novembre 1983, n. 649, introduce quale correttivo un meccanismo compensativo in forza del quale la determinazione della base imponibile per il calcolo della maggiorazione di conguaglio deve essere depurata degli utili attribuiti ai titolari delle azioni di risparmio al portatore, in quanto questi sono attributari di un credito d'imposta in concreto non utilizzabile, perche' l'imposta e' in via definitiva soddisfatta con la ritenuta alla fonte; analogo correttivo non e' invece previsto per l'ipotesi in cui i soci percettori dei dividendi siano non residenti, ancorche' anch'essi assolvano definitivamente il loro obbligo tributario verso il fisco italiano, con la ritenuta d'imposta nella misura di legge: peraltro, ove anche la diversita' di trattamento fosse apprezzabile in termini di costituzionalita' e richiedesse un intervento correttivo, questo sarebbe precluso alla Corte e rimesso alla valutazione discrezionale del legislatore perche' il problema implica una pluralita' di soluzioni possibili, potendo il legislatore intervenire, per correggere il meccanismo, sul piano dell'imposta personale sulla societa' ovvero su quello diverso dell'imposta personale sul socio, sempre che non ritenga, nella sua discrezionalita', di privilegiare, attraverso lo strumento del trattato, gli aspetti di diritto internazionale della questione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 25 novembre 1983, n. 649, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, legge 25 novembre 1983 n. 649 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 1983 n. 512 (recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione Tributaria Centrale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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