Corte costituzionale
Sentenza n. 44/1992
Corte cost., sent. 5 febbraio 1992, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/1992
- Data di deposito
- 5 febbraio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge n. 649 del 25 novembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 18077
La imposta di conguaglio I.R.PE.G. (imposta sul reddito delle persone giuridiche) sugli utili distribuiti ai soci, prevista dall'art. 2, comma secondo, della legge 25 novembre 1983, n. 649, grava sulla societa' e non sul singolo socio, talche' essa e' legittimata al giudizio avente per oggetto il relativo preteso rimborso e, conseguentemente, a contestare le modalita' di determinazione dell'ammontare dell'imposta.
Massima n. 18078
La disciplina dell'imposta di conguaglio I.R.PE.G. (imposta sul reddito delle persone giuridiche) sugli utili distribuiti ai soci, prevista a carico della societa' dall'art. 2, comma secondo, della legge 25 novembre 1983, n. 649, introduce quale correttivo un meccanismo compensativo in forza del quale la determinazione della base imponibile per il calcolo della maggiorazione di conguaglio deve essere depurata degli utili attribuiti ai titolari delle azioni di risparmio al portatore, in quanto questi sono attributari di un credito d'imposta in concreto non utilizzabile, perche' l'imposta e' in via definitiva soddisfatta con la ritenuta alla fonte; analogo correttivo non e' invece previsto per l'ipotesi in cui i soci percettori dei dividendi siano non residenti, ancorche' anch'essi assolvano definitivamente il loro obbligo tributario verso il fisco italiano, con la ritenuta d'imposta nella misura di legge: peraltro, ove anche la diversita' di trattamento fosse apprezzabile in termini di costituzionalita' e richiedesse un intervento correttivo, questo sarebbe precluso alla Corte e rimesso alla valutazione discrezionale del legislatore perche' il problema implica una pluralita' di soluzioni possibili, potendo il legislatore intervenire, per correggere il meccanismo, sul piano dell'imposta personale sulla societa' ovvero su quello diverso dell'imposta personale sul socio, sempre che non ritenga, nella sua discrezionalita', di privilegiare, attraverso lo strumento del trattato, gli aspetti di diritto internazionale della questione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 25 novembre 1983, n. 649, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, legge 25 novembre 1983 n. 649 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 1983 n. 512 (recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione Tributaria Centrale con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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