Corte costituzionale

Sentenza n. 432/1992

Corte cost., sent. 10 novembre 1992, n. 432

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
432/1992
Data di deposito
10 novembre 1992
Data di decisione
23 ottobre 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:432

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18901

Il principio di parita' tra accusa e difesa sancito dall'art. 2, n. 3, della legge delega per il nuovo codice di procedura penale non comporta necessariamente identita' fra la posizione ed i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore, dal momento che "la natura di organo giudiziario, propria del pubblico ministero, puo' giustificare modalita' di esercizio del diritto di azione regolate in rapporto alla struttura stessa dell'organo" e, pertanto, deve ritenersi rispettato quando la disciplina del procedimento sia tale da garantire una partecipazione dell'organo della pubblica accusa alle varie fasi del processo secondo forme adeguate e con modalita' rispondenti alla natura particolare dell'organo. Tale principio non comporta, invece, che l'ufficio del pubblico ministero debba rimanere immutato nei vari gradi del procedimento. - Nello stesso senso v. le sent. nn. 155/1974 e 363/1991.

Massima n. 18902

La scelta compiuta dal legislatore di attribuire al pubblico ministero costituito presso il tribunale (nella specie: Tribunale della liberta') investito della decisione la legittimazione a partecipare all'udienza camerale di riesame del provvedimento di sequestro (nella specie: del G.I.P. presso la pretura) anziche' al pubblico ministero che il sequestro ha richiesto, ed a ricevere il relativo avviso, non appare in contrasto con l'esigenza della parita' tra accusa e difesa (v. mass. A) sancito dall'art. 2, dir. 3, della legge di delega, in quanto la soluzione adottata, oltre che ispirarsi a esigenze di speditezza del processo, risulta piu' in generale rispondente al principio organizzativo in tema di uffici del pubblico ministero espresso nell'art. 51 del codice di procedura penale. Detta soluzione, tra l'altro, non determina uno squilibrio informativo, come paventato dal giudice 'a quo', in quanto il P.M. presso il Tribunale competente per la decisione dispone di tutti gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame e un efficace coordinamento informativo con l'ufficio del P.M. collocato presso il giudice che ha adottato il provvedimento puo' sempre essere realizzato anche alla luce del criterio adottato nell'art. 371 del codice di procedura penale, che, nell'ipotesi, sia pure diversa, di indagini collegate, prevede forme di cooperazione e scambio di atti e di informazioni tra i diversi uffici del pubblico ministero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2, direttiva 3, legge 16 febbraio 1987, n. 81.

Massima n. 18903

Il richiamo del giudice 'a quo' all'art. 112 Cost., nel sottoporre all'esame della Corte l'art. 324, sesto comma, cod. proc. pen. nella parte in cui dispone che nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, l'avviso della data fissata per l'udienza in camera di consiglio sia comunicato al pubblico ministero presso il tribunale competente per la decisione sul riesame e non al pubblico ministero costituito presso il giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, non puo' considerarsi pertinente. Infatti, mentre il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale risulta diretto ad escludere la discrezionalita' del pubblico ministero nell'esercizio della stessa azione, la norma censurata attiene ad un procedimento di impugnazione che consegue ad un'azione penale non potenziale, ma di fatto gia' esercitata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 324, sesto comma, cod.proc.pen.). - V. anche la sent. n. 155/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura, sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, e 112 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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