Corte costituzionale
Sentenza n. 432/1992
Corte cost., sent. 10 novembre 1992, n. 432
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 432/1992
- Data di deposito
- 10 novembre 1992
- Data di decisione
- 23 ottobre 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:432
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, dir. 3, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 2, dir. 3, legge n. 81 del 16 novembre 1987
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 18901
Il principio di parita' tra accusa e difesa sancito dall'art. 2, n. 3, della legge delega per il nuovo codice di procedura penale non comporta necessariamente identita' fra la posizione ed i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore, dal momento che "la natura di organo giudiziario, propria del pubblico ministero, puo' giustificare modalita' di esercizio del diritto di azione regolate in rapporto alla struttura stessa dell'organo" e, pertanto, deve ritenersi rispettato quando la disciplina del procedimento sia tale da garantire una partecipazione dell'organo della pubblica accusa alle varie fasi del processo secondo forme adeguate e con modalita' rispondenti alla natura particolare dell'organo. Tale principio non comporta, invece, che l'ufficio del pubblico ministero debba rimanere immutato nei vari gradi del procedimento. - Nello stesso senso v. le sent. nn. 155/1974 e 363/1991.
Massima n. 18902
La scelta compiuta dal legislatore di attribuire al pubblico ministero costituito presso il tribunale (nella specie: Tribunale della liberta') investito della decisione la legittimazione a partecipare all'udienza camerale di riesame del provvedimento di sequestro (nella specie: del G.I.P. presso la pretura) anziche' al pubblico ministero che il sequestro ha richiesto, ed a ricevere il relativo avviso, non appare in contrasto con l'esigenza della parita' tra accusa e difesa (v. mass. A) sancito dall'art. 2, dir. 3, della legge di delega, in quanto la soluzione adottata, oltre che ispirarsi a esigenze di speditezza del processo, risulta piu' in generale rispondente al principio organizzativo in tema di uffici del pubblico ministero espresso nell'art. 51 del codice di procedura penale. Detta soluzione, tra l'altro, non determina uno squilibrio informativo, come paventato dal giudice 'a quo', in quanto il P.M. presso il Tribunale competente per la decisione dispone di tutti gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame e un efficace coordinamento informativo con l'ufficio del P.M. collocato presso il giudice che ha adottato il provvedimento puo' sempre essere realizzato anche alla luce del criterio adottato nell'art. 371 del codice di procedura penale, che, nell'ipotesi, sia pure diversa, di indagini collegate, prevede forme di cooperazione e scambio di atti e di informazioni tra i diversi uffici del pubblico ministero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2, direttiva 3, legge 16 febbraio 1987, n. 81.
Massima n. 18903
Il richiamo del giudice 'a quo' all'art. 112 Cost., nel sottoporre all'esame della Corte l'art. 324, sesto comma, cod. proc. pen. nella parte in cui dispone che nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, l'avviso della data fissata per l'udienza in camera di consiglio sia comunicato al pubblico ministero presso il tribunale competente per la decisione sul riesame e non al pubblico ministero costituito presso il giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, non puo' considerarsi pertinente. Infatti, mentre il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale risulta diretto ad escludere la discrezionalita' del pubblico ministero nell'esercizio della stessa azione, la norma censurata attiene ad un procedimento di impugnazione che consegue ad un'azione penale non potenziale, ma di fatto gia' esercitata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 324, sesto comma, cod.proc.pen.). - V. anche la sent. n. 155/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura, sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, e 112 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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