Corte costituzionale
Sentenza n. 430/1992
Corte cost., sent. 10 novembre 1992, n. 430
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 430/1992
- Data di deposito
- 10 novembre 1992
- Data di decisione
- 23 ottobre 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:430
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18922
Come la Corte ha piu' volte affermato, fra piu' interpretazioni possibili delle norme di legge che vengono in considerazione nei giudizi di legittimita' costituzionale, va preferita quella conforme a Costituzione (nella specie quella conforme alle esigenze di difesa del responsabile civile: ved. massima B). - In questo senso: S. nn. 559/1990 e 353/1991.
Massima n. 18923
Dal principio, testualmente sancito dall'art. 429, cod. proc. pen., in relazione all'art. 133 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie dello stesso codice (d. legs. n. 271 del 1989), secondo cui, nei confronti del responsabile civile citato per l'udienza preliminare e a questa non presente, deve procedersi alla notificazione del decreto di citazione a giudizio - come per l'imputato e la parte offesa - "almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio", risulta evidente che lo stesso termine deve essere a fortiori assicurato, ai fini della citazione del responsabile civile per il dibattimento, anche nell'ipotesi - in questione nel giudizio 'a quo' - in cui il responsabile civile non sia stato precedentemente citato, ne' sia intervenuto, all'udienza preliminare. Tale conclusione trova altresi' conferma - a parte gli argomenti desumibili dall'art. 465 cod. proc. pen. (concernente l'anticipazione dell'udienza dibattimentale) e dall'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. (sulle nullita' di ordine generale riguardanti il responsabile civile) - nella contraddizione interna al sistema che si avrebbe se al convenuto in sede penale per i danni non fosse assicurato, attraverso la previsione di un termine dilatorio che consenta un'effettiva partecipazione al giudizio, un fondamentale diritto che invece gli e' riconosciuto in sede civile, e nel principio, piu' volte enunciato dalla Corte (vedi massima A), in base al quale fra piu' interpretazioni possibili va preferita quella conforme a Costituzione. Cade percio' la censura di violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa, formulata sul disatteso presupposto interpretativo che per la mancata espressa menzione, nell'art. 83 - oggetto dell'impugnativa - e nell'art. 429, terzo e quarto comma, cod. proc. pen. - assunto a 'tertium comparationis' - del responsabile civile, il suddetto termine di venti giorni per la citazione a giudizio, in caso di mancata citazione o intervento dello stesso all'udienza preliminare, non debba osservarsi.(Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 83 cod. proc. pen., in 'parte qua').
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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