Corte costituzionale
Sentenza n. 428/1992
Corte cost., sent. 10 novembre 1992, n. 428
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 428/1992
- Data di deposito
- 10 novembre 1992
- Data di decisione
- 23 ottobre 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:428
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 8, legge n. 297 del 29 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 18974
Va ribadito essere irragionevole un depauperamento del trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volontaria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria. E poiche' cio' puo' verificarsi per effetto dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, cosi' come per i gia' titolari di pensione di vecchiaia - in relazione ai quali la citata disposizione e' stata dichiarata, con sent. n. 307 del 1989, in parte qua illegittima - anche per i titolari di pensione di anzianita', in base a posizione assicurativa mista, che - come i ricorrenti nell'attuale controversia - maturino il diritto alla pensione di vecchiaia, l'indicato art. 3, ottavo comma, va riconosciuto illegittimo, in base alla stessa 'ratio decidendi', per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., anche nella parte in cui non consente, neppure in tale ipotesi, che dopo il raggiungimento dell'eta' pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato piu' favorevole per l'assicurato. - Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, in altre parti, della medesima disposizione dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, ved., oltre alla S. n. 307/1989, citata nel testo, anche la S. n. 822/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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