Corte costituzionale
Sentenza n. 417/1992
Corte cost., sent. 9 novembre 1992, n. 417
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 417/1992
- Data di deposito
- 9 novembre 1992
- Data di decisione
- 22 ottobre 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:417
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 4, legge n. 482 del 26 settembre 1985
- art. 2, legge n. 482 del 26 settembre 1985
- art. 4, comma 1, legge n. 482 del 26 settembre 1985
Parametri
Massime
Massima n. 18868
Con l'art. 2 bis del d.l. n. 69 del 1989 (conv. in legge n. 154 del 1989) la norma dell'art. 4, comma terzo ter, del d.l. n. 70 del 1988 (convertito con modificazioni in legge n. 154 del 1988) che estendeva a tutte le indennita' di fine rapporto alla cui formazione - come avviene per l'indennita' premio di servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - concorrono contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, il sistema di determinazione dell'I.R.PE.F. (gia' riconosciuto applicabile da diverse sentenze della Corte costituzionale per piu' d'una di tali indennita') che nel computo dell'imponibile tiene conto di tali contributi - norma alla quale con il d.l. n. 173 del 1988 (come modificato dalla legge di conversione n. 291 del 1988) gia' si era data efficacia retroattiva a partire dal 17 luglio 1986 - e' stata resa operante anche riguardo alle indennita' corrisposte, prima di tale data, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 482 del 1985. E' percio' irrilevante la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per la pretesa mancata estensione dell'anzidetto sistema di determinazione dell'I.R.PE.F. all'indennita' premio di servizio I.N.A.D.E.L. - in giudizi vertenti su indennita' maturate nel su indicato periodo - nei confronti delle disposizioni degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge n. 482 del 1985 - non prevedenti tale estensione - dal giudice 'a quo' ritenute erroneamente ancora applicabili nei casi in questione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482, in parte 'qua'.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi prino e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 485 (Modificazione del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendente di contratti di assicurazione sulla vita), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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