Corte costituzionale

Sentenza n. 412/1992

Corte cost., sent. 29 ottobre 1992, n. 412

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
412/1992
Data di deposito
29 ottobre 1992
Data di decisione
21 ottobre 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:412

Norme oggetto del giudizio

  • art. 50, n. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
  • art. 5, comma 3, n. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 21 febbraio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 18855

La questione di legittimita' costituzionale sollevata sul presupposto che sussista per una determinata categoria di contrattisti universitari (nella specie: incaricati per un triennio di insegnamento in facolta' o corsi di laurea di nuova istituzione, ex art. 100, lett. d, d.P.R. n. 382 del 1980) la preclusione alla partecipazione alla terza tornata di giudizi di idoneita' a professore associato, impugnando le norme che tassativamente prevedono le categorie da ammettere a tali giudizi (art. 5, terzo comma, n.1, l. n. 28 del 1980, art. 50, n. 1, d.P.R. n. 382 del 1980) e non le norme di queste derogatorie (art. 20, l. n. 604 del 1982) e' rilevante nel giudizio amministrativo 'a quo', e come tale ammissibile nel giudizio di costituzionalita', in quanto, se il complesso normativo sottoposto all'esame della Corte fosse riconosciuto in contrasto con i parametri costituzionali indicati, indubbiamente si garantirebbe al ricorrente, con sentenza additiva, la possibilita' di accedere al giudizio di idoneita'.

Massima n. 18856

L'esclusione dai giudizi di idoneita' a professore associato, di coloro i quali abbiano maturato un incarico triennale di insegnamento in facolta' o corsi di nuova istituzione, attribuito ai sensi dell'art. 100, lett. d), d.P.R. n. 382 del 1980, (nella specie a partire dall'anno accademico 1985-86) e' conforme all'intento perseguito dal legislatore di dare sistemazione nella universita' alle categorie professionali precarie preesistenti alla riforma, dimostrandosi scelta non irragionevole ne' arbitraria alla luce dei principi posti dal legislatore nel disciplinare la materia, diretti a limitare tale sistemazione a figure professionali tassativamente elencate, gia' radicatesi nell'universita', in ordine alle quali era contestualmente stabilito di non conferire ulteriori incarichi di insegnamento. Ne' al riguardo potrebbe considerarsi influente la circostanza fattuale del ritardato inizio dell'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneita' a professore di ruolo, fascia degli associati - avvenuto solo nel 1989 in luogo del 1983, come gia' previsto - in quanto anche per i partecipanti alla terza tornata deve intendersi come esistente lo sbarramento temporale posto per la seconda tornata in ordine al possesso del titolo di partecipazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 1, l. 21 febbraio 1980, n. 28 e 50 n. 1, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).

Massima n. 18857

La durata (di norma annuale), il carattere meramente suppletivo della funzione espletata, la natura privatistica del rapporto, imprimono alla posizione dei contrattisti universitari ex art. 100, lett. d), d.P.R. n. 382 del 1980, una diversita' strutturale rispetto alle categorie di precariato - di sicuro inquadramento pubblicistico - contemplate dall'art. 50, stesso d.P.R., le quali, quindi, non possono essere assunte quale "tertium comparationis" per lamentare la disparita' di trattamento di tali contrattisti derivante dalla loro esclusione a partecipare alla terza tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato. Del resto, gli incarichi in questione non possono correttamente qualificarsi come forme nuove di precariato, vuoi per la predetta durata temporale del rapporto, vuoi per la selezione dei docenti fra quelle categorie extra-universitarie, cui fa riferimento l'art. 2) del citato d.P.R. n. 382 del 1980. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 1, l. 21 febbraio 1980, n. 28 e 50 n. 1, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50 n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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