Corte costituzionale
Sentenza n. 41/1992
Corte cost., sent. 5 febbraio 1992, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/1992
- Data di deposito
- 5 febbraio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:41
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 2, dir. 12, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 18037
Non risulta, ne' dal tenore letterale della direttiva 12 della legge delega al codice di procedura penale, ne' dai relativi lavori preparatori, un indirizzo rivolto a stabilire, nell'emanando codice i criteri per il riparto della competenza per materia tra i vari organi della giustizia penale, e a determinare l'abrogazione di preesistenti norme della legislazione speciale che stabilivano la competenza per determinati reati in deroga alle norme del codice previgente. Peraltro detti criteri non costituiscono nemmeno espressione di un principio ispiratore essenziale del nuovo codice, tale da non consentire deroga alcuna, neppure ad opera di leggi speciali. Ne', infine, puo' ritenersi che l'emanazione del nuovo codice abbia fatto di per se' venir meno le ragioni che avevano indotto il legislatore ad adottare discipline speciali in materia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 210 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con ordinanza del 14 maggio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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