Corte costituzionale
Sentenza n. 409/1992
Corte cost., sent. 29 ottobre 1992, n. 409
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 409/1992
- Data di deposito
- 29 ottobre 1992
- Data di decisione
- 21 ottobre 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:409
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18858
Difetta di motivazione in punto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 2503 e 2504 cod.civ. (nel regime anteriore al decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22, che ne ha novellato il testo) nella parte in cui prevedono che il termine di tre mesi entro il quale il creditore puo' proporre opposizione alla fusione di una societa' di persone in una societa' di capitali, decorra dalla iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese e non gia' dall'effettiva conoscenza delle stesse. L'incidente e' stato infatti promosso nel corso di un giudizio vertente sulla richiesta di estensione del gia' dichiarato fallimento di una societa' a r.l. ad una societa' in nome collettivo - incorporata per fusione in quella - ed ai soci della stessa, convenuti in quanto illimitatamente responsabili, e pertanto il giudice 'a quo', per una adeguata valutazione della rilevanza, essendo pacifico che i suddetti soci si erano opposti, ancorche' tardivamente, alla fusione, avrebbe dovuto anzitutto stabilire - cio' che nell'ordinanza di rinvio non risulta abbia fatto - se l'opposizione fosse stata giudiziale o stragiudiziale e quindi considerare, nella prima ipotesi, che solo il (diverso) giudice chiamato ad applicare la norma inpugnata avrebbe potuto sollevare la questione, e, nella seconda, quanto meno esprimere - tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina al riguardo - una opzione e una motivazione - nel provvedimento di rimessione assolutamente carenti - circa l'idoneita' di una opposizione stragiudiziale ad inficiare l'atto di fusione e quindi ad incidere - impedendo l'effetto liberatorio derivante, in tesi, dalla fusione - sulla richiesta estensione della dichiarazione di fallimento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 2503 e 2504 cod.civ., in parte 'qua'.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2503 e 2504 codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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