Corte costituzionale

Sentenza n. 400/1992

Corte cost., sent. 26 ottobre 1992, n. 400

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
400/1992
Data di deposito
26 ottobre 1992
Data di decisione
19 ottobre 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:400

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 25, comma 2, lett. d), decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 18869

A norma dell'art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sono esenti dall'IN.V.IM. decennale (prevista dall'art. 3 stessa legge) gli incrementi di valore dei fabbricati di societa' destinati all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione. Pertanto, difetta di motivazione in punto di rilevanza la ordinanza di rimessione che, come nel caso, non ottemperando alla regola, piu' volte ribadita dalla Corte, per cui la "rilevanza" deve essere concreta e non soltanto eventuale, nel sollevare questione di legittimita' costituzionale nei confronti della suddetta disposizione - nella parte in cui, secondo una interpretazione fatta propria dal giudice 'a quo', stabilisce che, per poter usufruire dell'esenzione, non basta che l'immobile sia stato destinato ad attivita' commerciale durante, e addirittura per gran parte, del decennio, ma occorre che lo sia ancora allo scadere dello stesso - non contenga alcun cenno riguardo alla sussistenza dell'altro requisito richiesto, della impossibilita', cioe', di diversa destinazione dell'immobile senza radicale trasformazione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in parte qua.) - Sulla esigenza di concretezza della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, da ultimo: O. nn. 168/1990 e 286/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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