Corte costituzionale
Sentenza n. 400/1992
Corte cost., sent. 26 ottobre 1992, n. 400
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 400/1992
- Data di deposito
- 26 ottobre 1992
- Data di decisione
- 19 ottobre 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:400
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 25, comma 2, lett. d), decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 18869
A norma dell'art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sono esenti dall'IN.V.IM. decennale (prevista dall'art. 3 stessa legge) gli incrementi di valore dei fabbricati di societa' destinati all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione. Pertanto, difetta di motivazione in punto di rilevanza la ordinanza di rimessione che, come nel caso, non ottemperando alla regola, piu' volte ribadita dalla Corte, per cui la "rilevanza" deve essere concreta e non soltanto eventuale, nel sollevare questione di legittimita' costituzionale nei confronti della suddetta disposizione - nella parte in cui, secondo una interpretazione fatta propria dal giudice 'a quo', stabilisce che, per poter usufruire dell'esenzione, non basta che l'immobile sia stato destinato ad attivita' commerciale durante, e addirittura per gran parte, del decennio, ma occorre che lo sia ancora allo scadere dello stesso - non contenga alcun cenno riguardo alla sussistenza dell'altro requisito richiesto, della impossibilita', cioe', di diversa destinazione dell'immobile senza radicale trasformazione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in parte qua.) - Sulla esigenza di concretezza della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, da ultimo: O. nn. 168/1990 e 286/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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